Dopo la morte del marito una signora, A.L., casalinga, si trova a dover gestire il patrimonio finanziario del proprio coniuge. Un promotore finanziario la convince ad investire l'intera somma in prodotti derivati. Di cosa si tratta? Sono strumenti finanziari complessi, di cui la donna - con precedente esperienza solo in investimenti molto più semplici - non ha piena cognizione. Il tutto a seguito di una parziale e inadeguata informazione da parte del promotore finanziario, che le illustra solo i potenziali vantaggi economici celando il grosso rischio insito in tale investimento. Per queste ragioni il Tribunale di Locri ha condannato in primo grado, lo scorso 28 febbraio, la Fineco Bank e un suo promotore finanziario al pagamento di circa 360mila euro nei confronti di A.L., in aggiunta a circa 20mila euro di spese legali.

Il fatto. Nel compilare la scheda che individua il profilo dell'investitore, la signora, colpevolmente come lei stessa ha ammesso, ha sbarrato le caselle corrispondenti a una figura esperta in investimenti e aggiornata sull'andamento del mercato. Come si legge nella sentenza, la donna ha dichiarato di "non aver neanche letto ciò che le veniva sottoposto e di aver vergato le caselle che le venivano indicate dal promotore finanziario". Per il singolo investimento oggetto della controversia, però, aveva dichiarato per iscritto di non avere esperienza nel campo degli strumenti derivati.

L'inadeguata informazione. Nonostante si trattasse quindi di un soggetto non "esperto", la sentenza ha appurato la "parziale consegna dei prospetti informativi". All'atto della sottoscrizione, infatti, parte dell'informativa sulla tipologia di investimento era presente solo online e solo in lingua inglese, e non è stata esibita dal promotore finanziario. Quest'ultimo ha dichiarato di aver rimandato la donna alla consultazione autonoma, affermando che le caratteristiche più importanti dell'investimento erano state esplicitate nei documenti da lui consegnati. In questa documentazione, però, afferma il giudice Roberta Rando, "nessun capo specifico viene dedicato ai rischi, globalmente intesi, dell'operazione". Né si faceva menzione di questi con termini facilmente comprensibili da un soggetto con nessuna precedente esperienza. Erano stati infatti illustrati solo i "numerosi e promozionali vantaggi garantiti, con un rischio perdita che non rispetta alcuno dei caratteri di specificità richiesti, e anche la classificazione dell'operazione come 'investimento in derivati' non viene mai menzionata".

La sentenza. Il Tribunale di Locri ha quindi accolto la domanda della signora A.L., difesa dall’avvocato Carmelo Pugliese, del foro di Catanzaro con studio anche a Vibo Valentia, tramite l'ausilio della perizia redatta dallo "studio di consulenza Santotodaro" del dottor Gregorio Pugliese. Il giudice Roberta Rando ha previsto una responsabilità del promotore e della banca, in quanto quest'ultima, conferendo l'incarico, è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore. Non rilevando che all'epoca dei fatti la Fineco Bank operava esclusivamente online, avvalendosi conseguentemente di promotori finanziari per il rapporto diretto con i clienti. Il giudice ha perciò condannato al pagamento della differenza tra quanto investito e quanto ottenuto in sede di rimborso dell'investimento. Si tratta di circa 360mila euro, oltre a circa 20mila euro di spese legali. (a.s.)