“Il termine di tre mesi dall’inizio dell’esecuzione della misura cautelare in carcere è cessato” e di conseguenza la misura applicata non ha più ragione di esistere. Il Tribunale della libertà di Catanzaro, presidente Giuseppe Valea, a latere Valeria Isabella Valenzi e Giuseppe De Salvatore, ha accolto l’appello cautelare dell’avvocato Vincenzo Cicino, difensore dell'imprenditore Antonio Ruggiero, 38 anni, di Vibo Valentia, contro l’ordinanza con cui il gip ha negato la perdita di efficacia della misura cautelare in carcere (poi passato ai domiciliari) facendo leva sulla sospensione dei termini. Ma andiamo per gradi.

Per Ruggiero è stato disposto il carcere in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 12 dicembre 2019 per concorso in detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L’avvocato Cicino davanti al gip aveva rilevato il decorso del termine di fase, senza che sia stato emesso nei confronti del suo assistito il decreto che dispone il giudizio, l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato oppure la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, chiedendo la perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine di fase. Richiesta bocciata dal gip sul presupposto che i termini per la scarcerazione rimanevano sospesi.

Poi il ricorso al Tdl che ha dato ragione in tutto e per tutto al legale di Ruggiero, dal momento che il caso di specie non rientra tra quelli in cui può essere applicata la sospensione dei termini, né tantomeno può essere applicata laddove “gli imputati, gli indagati o i difensori richiedano la trattazione dei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari”. I giudici del collegio, tenuto conto del pericolo di reiterazione del reato hanno applicato all’imputato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni la settimana, respingendo la richiesta del pm, che in aula aveva invocato per Ruggiero il divieto di dimora in Calabria, “considerato- scrivono i giudici- che la contestazione mossa all’imputato è quella di custodia, per conto di altri allo stato ignoti, di sostanze stupefacenti”, nulla osta a che in ipotesi questa “condotta che venga ripetuta anche in una località diversa dalla Calabria”.