Nuova svolta giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta "Maestrale-Carthago". La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, all’esito della camera di consiglio del 15 maggio 2026, ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di Roberta Bonavita. I giudici ermellini hanno annullato il provvedimento restrittivo e hanno disposto un nuovo giudizio davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro, chiamato ora a pronunciarsi per la terza volta sulla libertà della donna.

Roberta Bonavita si trova attualmente detenuta in forza di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2023 dal G.I.P. distrettuale.

La complessa vicenda cautelare ruota attorno a un'istanza di revoca della misura presentata dai difensori della donna al Tribunale di Vibo Valentia, dove è in corso il processo di primo grado. La difesa – guidata dall'avvocato Giovanni Vecchio – chiedeva una rivalutazione della gravità indiziaria alla luce di un fatto nuovo: la precedente decisione della stessa Cassazione che aveva annullato la misura nei confronti del fratello dell'imputata (Giuseppe Armando Bonavita, anch'egli assistito dall'avvocato Vecchio), escludendo gli indizi per i medesimi reati contestati alla sorella.

Sia il Tribunale di Vibo Valentia in prima battuta, sia il Riesame di Catanzaro in sede di appello, avevano però rigettato l'istanza, sostenendo che la decisione favorevole a un coimputato non potesse scardinare il "giudicato cautelare" già formato sulla posizione della donna.

Un orientamento, questo, già bocciato una prima volta dalla Cassazione, la quale aveva chiarito il principio secondo cui la decisione sul coimputato costituisce a tutti gli effetti un elemento nuovo di cui il giudice deve tenere conto. Nonostante il rinvio, il Riesame di Catanzaro aveva comunque confermato la custodia in carcere, ritenendo le nuove prove insufficienti a modificare il quadro d'accusa.

Contro quest'ultimo passaggio i legali di Roberta Bonavita – gli avvocati Giovanni Vecchio e Bruno Vallelunga – hanno proposto un secondo ricorso a Piazza Cavour, sollevando eccezioni di rilievo costituzionale.

La difesa ha eccepito in primis la violazione dell’articolo 111 della Costituzione (giusto processo) e dell’articolo 6 della C.E.D.U. sotto il profilo della mancanza di imparzialità del giudice: nel collegio del Riesame che ha deciso sul rinvio figurava infatti un magistrato che aveva già fatto parte del collegio autore del primo provvedimento annullato. In secondo luogo, i legali hanno contestato la violazione della legge processuale, accusando i giudici di Catanzaro di non essersi uniformati al principio di diritto precedentemente stabilito dalla Suprema Corte.

Rilievi che la Cassazione ha ritenuto fondati, azzerando la decisione impugnata e rimettendo nuovamente le carte ai giudici catanzaresi.