L'esponente dell'ominima famiglia di San Gregorio, nel Vibonese, è comparso dinanzi al GIudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma

di PAOLO DEL GIUDICE

Guadagna l'assoluzione perchè il fatto non sussiste Saverio Razionale di San Gregorio d'Ippona, ritenuto esponente di spicco della cosca Fiarè-Razionale-Gasparro di San Gregorio d'Ippona, difeso dall'avvocato Francesco Stilo.

Violazione delle misure di prevenzione. Il pubblico ministero della Procura di Roma dott. Prestipino ha richiesto il rinvio a giudizio del Razionale, contestandogli il reato di cui all'art. 75 del D. Lgs.vo 159/2011, noto come codice delle leggi antimafia, poiché violava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel territorio comunale, associandosi a persona gravata da precedenti penali; altresì, al Razionale veniva contestato di aver omesso di portare con sè la carta “precettiva”.

Giudizio abbreviato innanzi il gup di Roma. Comparso innanzi il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Paola Tomaselli, Saverio Razionale ha deciso di definire la propria posizione con il rito cd. “abbreviato”, che comporta uno sconto di pena in caso di condanna.

Il recente pronunciamento delle Sezioni Unite. La difesa dell'avvocato Stilo ha invocato ed ottenuto dal gup la pronuncia assolutoria per il proprio assistito sulla base del recente orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, innanzi le quali venne rimessa la questione “se la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la condotta di chi vìoli gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, .., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. La questione è stata ritenuta di massima importanza dopo la nota sentenza “De Tommaso” della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale la normativa sanzionatoria italiana sulle misure di prevenzione difetta di prevedibilità e precisione, e pertanto vìola il Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo poichè non consente al cittadino di comprendere esattamente in che termini la sua condotta può essere ritenuta contro legge e pertanto sanzionata.

Assoluzione perchè il fatto non sussiste. Il massimo consesso della Suprema Corte ha ritenuto, nelle motivazioni depositate nel settembre scorso, che la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” non può integrare il reato di cui all'art. 75 del codice delle leggi antimafia poiché si tratta di prescrizioni troppo generiche ed indeterminate. In applicazione di detti principi, la difesa dell'avvocato Stilo ha ottenuto per il proprio assistito l'assoluzione con formula piena.