Il Consiglio di Stato conferma l’esclusione della lista “Uniamo Acquaro”: respinto il ricorso
Il Consiglio di Stato, con sentenza pronunciata nel tardo pomeriggio odierno, ha respinto l’appello proposto da Rocco Stramandinoli, Antonio Bruni e Giuseppe Barilaro, quest’ultimo candidato a sindaco della lista “Uniamo Acquaro”, contro il Ministero dell’Interno, l’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia e la Commissione elettorale circondariale dello stesso capoluogo.
Il ricorso, iscritto al n. 8354 del registro generale 2025 e patrocinato dagli avvocati Francesco Izzo e Antonio Barilaro, mirava a ottenere la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 1808/2025, che aveva confermato la ricusazione della lista elettorale “Uniamo Acquaro” per le elezioni comunali fissate per il 23 e 24 novembre 2025.
La vicenda
La Commissione elettorale di Vibo Valentia, con verbale n. 412 del 25 ottobre 2025, aveva escluso la lista per tre motivi principali:
- l’assenza del contrassegno di lista sui moduli di raccolta firme;
- la mancata congiunzione materiale tra il modulo principale e i fogli contenenti le sottoscrizioni;
- la mancata indicazione della data nell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
Gli appellanti avevano sostenuto che, nonostante tali irregolarità formali, i sottoscrittori fossero pienamente consapevoli della lista e del candidato sindaco, invocando i principi di favor partecipationis e strumentalità delle forme. A supporto, erano state presentate dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei firmatari e una relazione del funzionario comunale incaricato delle autenticazioni.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
Il Collegio, presieduto da Francesco Caringella con estensore la consigliera Marina Perrelli, ha confermato la decisione del TAR, ribadendo che l’assenza del contrassegno e di un legame fisico tra i moduli di sottoscrizione impedisce di considerare le firme valide. Richiamando la giurisprudenza consolidata (tra cui Cons. Stato, sez. V, n. 5814/2025 e n. 4532/2024), la sentenza sottolinea che l’articolo 28 del d.P.R. 570/1960 impone che le firme siano apposte su moduli recanti il contrassegno e i nominativi dei candidati, proprio per garantire la consapevolezza e la volontà dei sottoscrittori di sostenere quella specifica lista.
Il Consiglio ha inoltre precisato che l’autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale non può supplire alla mancanza di tali elementi formali, poiché attesta solo la genuinità della firma e non la conoscenza del contenuto del documento. Le successive dichiarazioni dei firmatari e le particolarità del contesto locale — la presenza di sole due liste e la raccolta firme in municipio — sono state ritenute irrilevanti, poiché non idonee a sanare vizi formali che incidono sulla validità stessa della presentazione della lista.
La decisione finale
Concludendo, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR Calabria, compensando le spese di lite “per la costituzione di mera forma” dell’amministrazione resistente. La pronuncia ribadisce l’importanza del rispetto delle forme previste dalla legge elettorale, non come meri adempimenti burocratici, ma come strumenti di garanzia della trasparenza e della regolarità del procedimento democratico.
Gli effetti della sentenza
Con questa decisione, il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato l’esclusione della lista “Uniamo Acquaro”, lasciando in corsa una sola lista per le amministrative: quella guidata da Pino Ferraro. Il candidato dovrà ora affrontare la sfida del quorum del 40% dei votanti, necessario affinché le elezioni siano valide e il nuovo Consiglio comunale possa insediarsi.
