La Cassazione ha messo un punto fermo, seppur parziale, al filone con rito abbreviato del maxiprocesso Rinascita-Scott, che ha squarciato il velo sull’intreccio organico e strutturato delle cosche di ‘ndrangheta nel Vibonese. Le 447 pagine di motivazioni della sentenza, depositate il 23 maggio scorso, confermano l’esistenza di un sistema criminale “unitario” che vede al centro clan storici come i Mancuso di Limbadi, i Lo Bianco-Barba-Pardea di Vibo città, i Fiarè-Gasparro-Giofrè di San Gregorio d’Ippona e gli Accorinti di Zungri.

Il processo ha confermato l’operatività e l’interconnessione tra le consorterie, benché sia ancora in corso il troncone del rito ordinario, che in primo grado si è concluso con la condanna di 207 imputati su 338. Tuttavia, la Suprema Corte ha riservato un duro colpo a un elemento chiave dell’accusa: l’aggravante del reimpiego dei proventi illeciti per finanziare attività economiche.

Aggravante dei profitti illeciti: annullamento per “automatismo probatorio”
L’aspetto più rilevante del verdetto di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenza in relazione all’aggravante del finanziamento di attività economiche con i profitti dei delitti, una decisione che coinvolge numerosi imputati di spicco. La Cassazione ha accolto il ricorso delle difese: secondo la Suprema Corte, i giudici di Appello si sono “limitati a rimarcare la natura oggettiva dell’aggravante” e ad applicarla in base a una “massima di comune esperienza”, secondo cui la ‘ndrangheta investe i proventi illeciti nell’economia. Questa impostazione è stata giudicata insufficiente e illegittima. La Cassazione ha sentenziato che le precedenti pronunce “non hanno descritto la destinazione dei proventi illeciti”, mancando di individuare le attività economiche specifiche e il settore di mercato interessato, la dimensione degli investimenti eseguiti e l’idoneità di tale finanziamento a conseguire il controllo sulle attività economiche del territorio, alterando le regole della concorrenza. Questa “radicale carenza di motivazione” ha imposto l’annullamento della sentenza sul punto per tutti i ricorrenti interessati, rendendo necessario un nuovo processo d’Appello per la sola rideterminazione della pena.

Aggravante della disponibilità delle armi: confermata la logica indiziaria
Di segno opposto è stato il giudizio sull’aggravante della disponibilità delle armi (art. 416-bis, IV comma). La Cassazione ha ritenuto corretta l’applicazione fatta dalla Corte d’Appello, ribadendo che, in tema di associazione mafiosa, non è richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse. È sufficiente l’accertamento, anche indiziario, della disponibilità di un armamento, desumibile da fatti di sangue commessi dal gruppo, dal contenuto delle intercettazioni. Questa aggravante è stata quindi confermata, con la riserva di una verifica dei presupposti applicativi per ciascun singolo imputato.

Le posizioni dei principali imputati: tra conferme e annullamenti

La sentenza di Cassazione ha analizzato nel dettaglio le posizioni dei principali esponenti delle cosche vibonesi, confermando in linea di massima l’impianto accusatorio relativo all’associazione mafiosa, ma disponendo rinvii per la rideterminazione della pena a seguito dell’annullamento dell’aggravante finanziaria.

Per Pasquale Gallone, ritenuto il braccio destro del boss Luigi Mancuso, la Cassazione ha rigettato la maggior parte delle doglianze difensive, confermando il suo ruolo di vertice nella cosca Mancuso e la gestione autonoma del settore delle estorsioni (soprattutto su commesse pubbliche). È stato ribadito il suo ruolo di “responsabile delle estorsioni” e di “plenipotenziario” nei rapporti con altre cosche. L’annullamento senza rinvio è stato disposto solo per l’esclusione dell’aggravante dei proventi illeciti e un capo di imputazione per improcedibilità (mancanza di querela), richiedendo un nuovo Appello per la sola rideterminazione della pena.

Domenico Camillò, condannato come capo promotore della ‘ndrina Ranisi, ha visto la conferma del suo ruolo apicale nella struttura criminale vibonese, con il rigetto delle contestazioni sulla responsabilità e la valutazione delle prove. I giudici hanno ritenuto “coerente, logicamente fondata e immune da vizi” la sentenza che lo descrive come uno dei fondatori e promotori del cosiddetto “Buon Ordine” e gestore dei rapporti con i vertici della ‘ndrangheta reggina. Anche per lui, l’annullamento della sentenza d’Appello è limitato all’aggravante dei proventi illeciti, con un conseguente nuovo processo per la rideterminazione della pena.

Per Domenico Macrì (esponente di vertice della ‘ndrina Pardea-Ranisi) e Francesco Antonio Pardea (ritenuto il direttore e coordinatore del gruppo Camillò-Ranisi), la Suprema Corte ha confermato le sentenze di condanna per l’associazione mafiosa e i numerosi delitti scopo (estorsioni, danneggiamenti, traffico d’armi). Entrambi hanno ottenuto l’annullamento della sentenza solo per l’aggravante del reimpiego dei proventi illeciti, con un conseguente rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Simile la decisione per Raffaele Barba, Nazzareno Franzè e Gregorio Giofrè. Per Barba e Franzè è stata confermata l’intraneità al sodalizio Lo Bianco-Barba, basata su collaboratori di giustizia e intercettazioni chiave come la “mangiata” del 25 gennaio 2018. Per Giofrè, genero del boss Rosario Fiarè, è stato confermato il ruolo di “Ministro dei lavori pubblici” e la gestione delle estorsioni in favore dei gruppi federati. Tutti e tre hanno visto annullata l’aggravante finanziaria e saranno sottoposti a un nuovo giudizio d’Appello per la sola pena.

Proscioglimenti per Difetto di Prova o Illogicità

Due posizioni di rilievo hanno beneficiato di annullamenti senza rinvio, che di fatto hanno portato al proscioglimento o all’annullamento della condanna: Salvatore Tulosai, annullamento “per non aver commesso il fatto”. La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna a 12 anni di reclusione per Salvatore Tulosai, accusato di essere partecipe della cosca Lo Bianco-Barba. La Suprema Corte ha giudicato la motivazione della Corte d’Appello manifestamente illogica e basata su un travisamento delle prove, in particolare sull’attualità della sua partecipazione all’associazione mafiosa. I giudici hanno stabilito che i riferimenti a Tulosai, come la sua descrizione come “uomo di doti alte” nella “mangiata” del 2018, potevano essere intesi in chiave storica e non come prova di una partecipazione attiva e attuale. La condanna è stata annullata con la formula “per non aver commesso il fatto”.

È stata annullata anche la condanna a 12 anni di reclusione per Giovanni Rizzo, ritenuto “latore d’imbasciate” per conto di Luigi Mancuso. La Cassazione ha accolto il ricorso per “gravi lacune motivazionali nell’identificazione dell’imputato”, evidenziando che i giudici di secondo grado non avevano chiarito in modo logico e documentato come fossero giunti a identificare l’imputato con il generico “Giovanni” citato nelle intercettazioni. Il rischio di omonimia e la mancata verifica di un elemento identificativo (la pizzeria dei fratelli Rizzo) hanno portato la Corte a ritenere la motivazione “apodittica e carente”.