'Ndrangheta, favoreggiamento al latitante: cade l’accusa, revocati i domiciliari per indagata (NOME)
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro smonta l'impianto accusatorio contro la donna, accusata di aver aiutato il boss. Mancano prove concrete di assistenza materiale o morale
Si sgretola, almeno sul piano della tenuta cautelare, il castello accusatorio che aveva portato agli arresti domiciliari Alessandra Iorio, nota come “La Bruna”. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, presieduto da Sonni (relatore Iuliano), ha infatti depositato le motivazioni che hanno condotto all’annullamento dell’ordinanza emessa lo scorso 12 gennaio dal Gip, revocando la misura restrittiva a carico della donna, difesa dall’avvocato Emilio Enzo Quintieri.
L'accusa ipotizzava che la Iorio avesse fornito supporto logistico e morale a Luca Occhiuzzi, alias “Bistecca”, figura di spicco della ‘ndrangheta di Cetraro, all'epoca dei fatti latitante dopo un'ordinanza per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Secondo la Dda, la donna si sarebbe occupata di garantire al ricercato generi di prima necessità e assistenza durante il periodo di clandestinità. Tuttavia, già in sede di prima applicazione, il Gip aveva escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ridimensionando la portata della contestazione iniziale.
Il Collegio del Riesame, attraverso un’analisi meticolosa degli atti, ha capovolto il quadro indiziario, definendo le accuse come prive di riscontri fattuali. Nelle motivazioni, i giudici sottolineano che il mero fatto di frequentare il luogo in cui si nascondeva il latitante non costituisce, di per sé, un reato. «Si tratta di un comportamento neutro – scrivono i magistrati – che non può essere qualificato automaticamente come ausilio penalmente rilevante».
Per il Tribunale, l’ipotesi di un “ausilio materiale” (trasporto di cibo o denaro) resta una mera supposizione, priva di riscontri concreti come sequestri, intercettazioni univoche o testimonianze. Parallelamente, il concetto di “ausilio morale” è stato giudicato giuridicamente inconsistente in assenza di prove che dimostrino una reale incidenza sulle attività investigative o sulla volontà del latitante di sottrarsi alla giustizia.
Tra i punti più controversi dell'accusa figurava il presunto sfruttamento da parte della Iorio di contatti all'interno dell'Arma dei Carabinieri per ottenere informazioni. Anche in questo caso, il Riesame ha ritenuto l'argomentazione inammissibile: non vi è prova che le chiamate fossero finalizzate a favorire la latitanza, né che il soggetto indicato come “Giuseppe” nelle conversazioni fosse effettivamente il boss Scornaienchi. In mancanza di un nesso causale tra condotta e utilità per il ricercato, l’elemento oggettivo del reato di favoreggiamento viene meno.
