L’avviso orale, con convocazione del minore da parte del questore, «può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età». E se il soggetto al quale è stato notificato l’avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti ad armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare «piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari». Così una bozza del dl di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all’esame oggi del pre Consiglio dei ministri.

Il minore al di sopra dei 14 anni può essere sottoposto ala procedura di ammonimento da parte del questore. A questo fine il questore lo convoca «unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale». Nei confronti di chi «era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto».