Si chiude con un esito radicalmente diverso rispetto al primo grado il procedimento a carico di Domenico Rizza, imputato in un processo per reati legati alla criminalità organizzata e al traffico di armi. La Corte d’Appello, all’udienza del 13 aprile 2026, ha infatti riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 27 giugno 2023, ribaltando integralmente l’impianto accusatorio.

L’imputato, difeso dall’avvocato Gregorio Viscomi, era stato condannato in primo grado a otto anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e per reati in materia di armi, con ulteriori contestazioni collegate all’aggravante del metodo mafioso.

Secondo l’accusa, Rizza avrebbe fornito un contributo consapevole e concreto alla cosca di ’ndrangheta “Giampà” di Lamezia Terme, in particolare attraverso la fornitura di armi, rafforzandone la capacità operativa. Il capo B riguardava invece la detenzione e cessione illecita di armi da fuoco, comprese pistole calibro 9×21, in favore di esponenti della medesima consorteria criminale, nell’ambito di un disegno unitario aggravato dall’agevolazione mafiosa.

In appello, tuttavia, la Corte ha ribaltato tale ricostruzione. Per il capo A, i giudici hanno assolto Rizza con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, escludendo la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Per il capo B è stato invece dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, previa esclusione dell’aggravante prevista dall’articolo 7 della legge 203 del 1991.

La sentenza dispone inoltre la revoca delle pene principali e delle sanzioni accessorie inflitte in primo grado, con effetti immediati sulla posizione dell’imputato.

Il verdetto segna un netto cambio di prospettiva rispetto alla decisione del Tribunale di Lamezia Terme, che aveva ritenuto pienamente provata la responsabilità dell’imputato sulla base, tra l’altro, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di riscontri investigativi sul traffico di armi.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni e chiariranno nel dettaglio le ragioni giuridiche e probatorie che hanno condotto al ribaltamento della decisione di primo grado.