Accolte le motivazioni dell'avvocato Cristian Cristiano Il giudice: il fatto non sussiste

Il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Cosenza, Claudia Pingitore, ha assolto, perché il fatto non sussiste, Spina Francesco Spina dal reato di evasione dai domiciliari. Il giudice ha accolto le argomentazioni sostenute dall'avvocato Cristian Cristiano, difensore di Spina, che aveva insistito per una sentenza assolutoria nonostante le deposizioni resi dai carabinieri escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale che avevano proceduto all'arresto dell'imputato ed alla trasmissione degli atti in Procura ai fini della convalida del predetto provvedimento. La vicenda nasceva da un appostamento a seguito del quale l'imputato, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per recarsi sul luogo di lavoro, era stato notato, al di fuori dell'orario al quale faceva riferimento la predetta autorizzazione, mentre intraprendeva un percorso diverso da quello che 1o avrebbe dovuto ricondurre presso l'abitazione e mentre si introduceva alf interno di altro immobile dal quale usciva con indosso una dose di sostanza stupefacente, circo stanze che, confermate in dibattimento, avevano generato la richiesta di condanna avanzata dalla Procura che aveva insistito per una pena pari a quattro mesi di reclusione.

La difesa, di contro, evidenziando la compatibilità tra l'orario dell'appostamento ed il tempo necessario per raggiungere l'abitazione dal luogo di lavoro, aveva insistito per una pronuncia assolutoria sia in ragione del dato che la digressione dal percorso più breve poteva essere sanzionata solo quale violazione delle prescrizioni ma non anche come evasione in ragione del particolare, incontestato, che i controlli non fossero stati resi affatto più difficili dallo Spina che aveva in ogni caso seguito un percorso, forse più lungo, ma comunque alternativo sia alla luce dell'illuminante considerazione che non si era smentito il particolare che l'imputato avesse con sé la dose già prima di introdursi nel palazzo all’uscita del quale era stato bloccato, circostanza che rendeva di fatto impossibile la presunzione della p.g. in merito ad un presunto contatto con terzi finalizzato alla predetta cessione.

Da qui la pronuncia assolutoria che, pur in attesa delle motivazioni, traccia ancora una volta un distinguo netto tra ciò che debba annoverarsi quale condotta penalmente rilevante e ciò che, di contro, possa considerarsi quale mera violazione di una prescrizione imposta eventualmente sanzionabile solo con l'aggravamento della misura ma non anche con autonoma condanna penale. ([email protected])