Zaleuco di Locri Epizefiri (VII sec. a.C.) è stato davvero il primo legislatore dell’Occidente oppure semplicemente un personaggio leggendario creato per conferire autorità alla costituzione arcaica di Locri? È possibile individuare un nucleo originario delle leggi attribuite a Zaleuco? Di questo argomento si è occupato Ignazio D’Angelo, dottore di ricerca in “Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche Romane”, nel saggio dal titolo “La legislazione arcaica di Locri Epizefiri: la figura e le leggi di Zaleuco”, pubblicato sulla rivista internazionale “Mediterranea. 

International journal on the transfer of knowledge” 11 (2026) pp. 339-357, edita da Charles Burnett (The Warburg Institute, London), Juan Pedro Monferrer-Sala (University of Córdoba), Andrea Aldo Robiglio (KU Leuven). Allievo dei prof. Marta Sordi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Felice Costabile (Università Mediterranea di Reggio Calabria), D’Angelo è giunto alla sua decima pubblicazione sulla storia antica e sulla costituzione di Locri Epizefiri. Il contributo di D’Angelo, che è anche docente di italiano e latino presso il Liceo Scientifico Statale “G. Berto” di Vibo Valentia, nasce da un nuovo approccio metodologico che tiene conto sia della natura qualitativa delle fonti letterarie sia della complessa e variegata bibliografia su un argomento che ancora oggi attrae studiosi di storia, filosofia, politica e diritto dell’antichità. Dopo aver analizzato con acribia le fonti letterarie e pur tenendo presente i contributi dei tanti studiosi che in passato avevano messo in dubbio la storicità del legislatore Zaleuco (Beloch, Delatte, Van Compernolle, Pareti, Mittica, Mele), D’Angelo è giunto alla conclusione che i racconti di Eforo, Aristotele, Teofrasto, Polibio e Diodoro relativi al nomoteta, pur essendo caratterizzati da un alone leggendario e religioso, da una cronologia errata e da intenti fortemente propagandistici, attestano la storicità del legislatore, la cui attività viene inserita, come in altre poleis greche, in un contesto di disordine interno (ταραχή). La stessa contraddizione circa lo status sociale di Zaleuco, un pastore (τις ποιμὴν) per Aristotele, un uomo di origine nobile (ἀνὴρ εὐγενὴς) per Diodoro, viene superata attraverso la caratterizzazione simbolica di uno Zaleuco, pastore di genti, comune ad altre esperienze politiche del mondo greco e orientale (Camassa): l’ideologia del re pastore è comune a sovrani sumeri e babilonesi come Lugalzagesi e Hammurabi. La novità dell’attività legislativa di Zaleuco non consistette nell’aver dato ai Locresi il primo codice di leggi scritte, che evidentemente erano già presenti a Locri prima di Zaleuco: la sua attività fu finalizzata da una parte a riordinare la nomographìa precedente, dall’altra a determinare le pene nelle leggi stesse con lo scopo di limitare le decisioni arbitrarie dei giudici. Tra le leggi di Zaleuco merita di essere menzionata la famosa legge del laccio ricordata sia da Demostene sia da Polibio anche se in contesti diversi. 

Chi intendeva modificare una norma poteva farlo ma con un cappio al collo: se la modifica fosse stata giudicata buona e utile (καλὸς καὶ χρήσιμος), allora il proponente ne veniva fuori con la vita salva, altrimenti la corda veniva tirata e lui moriva. La funzione della legge è chiara: preservare le leggi antiche e metterle al riparo da qualsiasi tentativo di innovazione. La legge del laccio è strettamente connessa al concetto di buon governo (eunomia): per una certa tradizione antica, una città è ben governata, se quella città non cambia le proprie leggi. E chi intende proporre degli emendamenti deve essere consapevole della responsabilità che deriva dall’esercizio della libertà della parola (parresia)!