I giudici amministrativi  "bocciano" solo l'operato dell'Anticorruzione calabrese, ma non quello dell'Anac presieduta da Raffaele Cantone

di GIUSEPPE BAGLIVO

Depositate dalla terza sezione del Tar del Lazio le motivazioni dell'ordinanza con la quale è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento con la sanzione dell'interdizione a conferire incarichi amministrativi per tre mesi comminata dal responsabile della “prevenzione della corruzione della Regione Calabria” al presidente della giunta regionale calabrese, Mario Oliverio, su segnalazione dell'Anac (Autorità nazionale dell'Anticorruzione) presieduta dal magistrato Raffaele Cantone. Le motivazioni dell'ordinanza dei giudici amministrativi non sconfessano affatto l'operato dell'Anac, ma evidenziano quella che lo stesso Tar definisce una “manifesta contraddizione” interna adottata dal responsabile dell'Anticorruzione della Regione Calabria che doveva dare attuazione al parere dell'Anac sull'esistenza di una causa di inconvertibilità, e quindi di illegittimità, dell'incarico conferito a Santo Gioffrè quale nuovo commissario dell'Asp di Reggio Calabria. La figura del responsabile dell'Anticorruzione della Regione Calabria, del resto, non rientra all'interno dell'organigramma dell'Autorità nazionale dell'Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, ma si tratta di un dirigente della stessa Regione.

I fatti. Il provvedimento di inibizione per tre mesi nei confronti di Oliverio era stato disposto in relazione alla nomina a commissario dell’Asp di Reggio Calabria, di Santo Gioffre’, avvenuta nel marzo scorso nonostante in precedenza lo stesso Gioffrè fosse stato candidato a sindaco di Seminara, Comune ricadente nel medesimo territorio di competenza dell'Azienda sanitaria reggina. Possibilità, quest'ultima, ad avviso dell'Anticorruzione nazionale, non consentita dalla legge. Il parere dell'Anac riguardava quindi l'incarico, ritenuto inconferibile, affidato a Santo Gioffrè e l'ordinanza con cui il Tar del Lazio ha sospeso l'inibizione riguarda dunque non il parere dell'Anticorruzione nazionale ma quello emesso dal responsabile dell'Anticorruzione della Regione Calabria.

Le motivazioni del Tar. Ma cosa scrivono esattamente sul punto i giudici amministrativi del Tar Lazio? In ordine alla sanzione dell'interdizione a conferire incarichi per la durata di tre mesi irrogata nei confronti del presidente della giunta regionale calabrese, Mario Oliverio, secondo il Tar “il provvedimento sanzionatorio evidenzia una manifesta contraddizione tra le premesse in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione della Regione Calabria ritiene di escludere un comportamento da dolo o colpa grave da parte del presidente della giunta regionale e il provvedimento interdittivo in cui si dà atto che l’incarico è stato conferito – rimarcano i giudici - senza esperire le necessarie verifiche in ordine all’assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità del soggetto incaricando, essendo candidato a sindaco di un comune compreso del territorio dell’Asp di Reggio Calabria”. In sostanza, ad avviso del Tar, da un lato il responsabile per la prevenzione della corruzione della Regione Calabria non ravvisa dolo o colpa grave da parte di Oliverio nella nomina a commissario di Santo Giofrè al vertice dell'Asp reggina, dall'altro lato lo stesso responsabile per la prevenzione della corruzione della Regione Calabria sostiene che tale nomina è avvenuta senza accertare la presenza di cause di incompatibilità nei confronti di Giofrè. Una “contraddizione manifesta”, quindi, per i giudici amministrativi del Tar del Lazio, che assume particolare rilievo soprattutto alla luce della nota con la quale l'Anticorruzione nazionale il 23 settembre scorso aveva invitato il responsabile dell'Anticorruzione calabrese a verificare il grado di responsabilità soggettiva della giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio, nel conferimento dell'incarico a Gioffrè. Stante però le contraddizioni dell'Antiucorruzione calabrese che da un lato scrive di mancate verifiche sulle cause di incompatibilità in cui si trovava la posizione di Giofrè, dall'altro dell'assenza nella nomina di dolo o colpa grave in capo al presidente della giunta regionale, Mario Oliverio, il Tar ha sospeso il provvedimento inibitorio sulla capacità di poter effettuare nomine per tre mesi che era stato inflitto allo stesso Oliverio. Il Tar del Lazio, conclusa quindi con tale decisione la fase cautelare, ha fissato la trattazione di merito del ricorso per il 4 maggio del prossimo anno. Riguardo invece l'equiparazione fra la figura del “direttore generale” dell'Asp di Reggio Calabria e quella del “commissario straordinario” della stessa Azienda sanitaria, il Tar dà ragione all'Anticorruzione in quanto tale ultimo incarico “sembra implicare lo svolgimento in concreto delle medesime funzioni del direttore generale attinenti la gestione amministrativa ed economica di un'Asp”. Pertanto, i poteri attribuiti al commissario straordinario dell'Asp di Reggio Calabria, Santi Gioffrè, non presentano per il Tar significative limitazioni rispetto alla figura di un direttore generale di un'Azienda sanitaria. Mario Oliverio era assistito dinanzi al Tar dagli avvocati Oreste Morcavallo e Alfredo Gualtieri. Il responsabile della prevenzione della corruzione della Regione e l'autorità nazionale Anticorruzione erano invece assistiti dall'Avvocatura dello Stato.