Il Tribunale della libertà di Catanzaro, in accoglimento delle argomentazioni degli avvocati Giuseppe Bagnato e Davide Accorinti, ha rigettato l’appello proposto dalla Procura Distrettuale di Catanzaro nei confronti di Paolo Careglio.

Il 39enne di Briatico era stato sottoposto a fermo nell’ambito dell’operazione “Maestrale-Carthago”, scattata nel maggio del 2023, perché gravemente indiziato del reato di tentata estorsione pluriaggravata dalle modalità mafiose.

I fatti risalgono al gennaio del 2022, allorquando gli inquirenti ipotizzarono che il Careglio avrebbe fatto visita ad una ditta che stata eseguendo dei lavori nei pressi dell’edificio adibito a sede della Protezione Civile del Comune di Briatico.

In seguito alla denuncia della parte offesa e delle riprese delle telecamere di sorveglianza, veniva ricostruita la vicenda nella forma del tentativo di estorsione ambientale.

In sede di convalida del fermo, il Gip, così per come prospettato dalla difesa, non ha ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria per ritenere provata la contestazione estorsiva e quindi ha scarcerato l’indagato.

La Procura Distrettuale ha impugnato la decisione del Gip al Tribunale della Libertà chiedendo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Careglio.

All’udienza fissata per la decisione, il Tribunale della Libertà ha rigettato l’appello del Pubblico Ministero, confermando la decisione del Gip.

Avverso il provvedimento del riesame la Procura ha proposto un articolato ricorso per cassazione con il quale ha contestato la decisione adottata.

La Corte di Cassazione, in data 6 giugno del 2024, ha accolto il ricorso della Procura e rimandato gli atti al Tribunale di Catanzaro per una nuova e più approfondita valutazione.

All’udienza del 29 ottobre 2024, gli avvocati Giuseppe Bagnato e Davide Accorinti hanno depositato una corposa memoria con allegata documentazione, al fine di dimostrare come i principi sanciti dalla pronuncia della Suprema Corte, con riferimento alla cosiddetta estorsione ambientale, non potessero operare nel caso concreto perché la condotta del Careglio, che si sarebbe estrinsecata in una visita al cantiere con richiesta di informazioni, non fosse bastevole ad integrare il reato estorsivo, neanche di natura ambientale, perché priva di richiesta di ingiusto profitto con altrui danno.

Il Tribunale della Libertà sciogliendo la riserva assunta all’udienza ha nuovamente rigettato l’appello proposto dalla Procura, lasciando in Libertà Paolo Careglio.

L’imputato, nell’ambito del processo, ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato e nei suoi confronti la Procura ha chiesto la condanna ad otto anni di reclusione.