La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha rigettato il ricorso presentato da Filippo Mazzotta, 36enne di Soriano Calabro, confermando integralmente la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 22 ottobre 2024. La condanna, originata da un procedimento presso il Tribunale di Vibo Valentia il 23 febbraio 2021, prevede due anni di reclusione, 12.000 euro di multa e la confisca di due immobili.

Il reato contestato rientra nel Codice Antimafia: Mazzotta, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non avrebbe comunicato l’acquisto dei due beni immobili, avvenuto prima del 2 maggio 2019, violando l’obbligo di segnalare ogni variazione patrimoniale rilevante alla polizia tributaria.

Nel ricorso in Cassazione, i difensori Vincenzo Galeota e Giuseppe Orecchio avevano sollevato quattro motivi, tra cui: l’assenza di notifica esplicita dell’obbligo, la provenienza lecita dei fondi (un risarcimento per ingiusta detenzione), la carenza di dolo e la mancata offensività concreta della condotta.

Ma la Corte, con relatrice Paola Masi e presidente Giuseppe De Marzo, ha respinto ogni doglianza, chiarendo che l’obbligo è previsto dalla legge e non necessita di specifiche notifiche. Il dolo richiesto è generico, e la confisca automatica scatta anche in caso di beni leciti, se acquistati senza comunicazione. La violazione – si legge nella sentenza – «ha ostacolato i controlli su soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico economico».

I giudici hanno inoltre richiamato la sentenza “Vitagliano” del 2025, che ribadisce l’obbligo di trasparenza assoluta per chi è sottoposto a misure di prevenzione, anche in assenza di finalità elusive.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna di Mazzotta al pagamento delle spese processuali. Una decisione che rafforza l’efficacia delle misure di prevenzione e sottolinea come la mancata comunicazione, anche su operazioni lecite, sia di per sé punibile.