I tentacoli del potente clan del Vibonese anche in Piemonte (NOMI)
Una cellula 'ndranghetista del clan Bonavota di Sant’Onofrio operava sul territorio del Comune di Carmagnola e zone limitrofe (in provincia di Asti). E' ciò che è riportato nelle motivazioni della sentenza del processo “Carminus”. I giudici, per come riporta "il Quotidiano del Sud", rilevano come "l’associazione ’ndranghetista insediata a Carmagnola, seppur dotata di autonomia organizzativa e operativa, fosse collegata con la cosca Bonavota operativa sul territorio di Sant’Onofrio i cui membri, gravemente indiziati del delitto associazione mafiosa, sono imputati nel processo “Rinascita-Scott” in corso di celebrazione avanti al Tribunale di Vibo". Durante il processo è stato evidenziato come gli agenti del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Genova abbiano “dato atto delle numerose trasferte effettuate dagli esponenti del clan Bonavota (Salvatore Francesco e Gaetano Lo Schiavo) in Piemonte nel 2015, al fine di gestire affari nel settore dell’edilizia con Vincenzo Colosimo e Carmelo Griffo. Fortuna e Lo Schiavo, verosimilmente appartenenti al sodalizio di stampo ’ndranghetista facente capo alla famiglia Bonavota, hanno svolto le funzioni di anello di collegamento tra la cosca madre e, da un lato, Francesco Mandaradoni e Antonio Serratore nella zona di Carmagnola e dintorni, dall’altro lato, in territorio ligure con Onofrio Garcea, condannato per il reato di associazione di stampo mafioso con sentenza passata in giudicato nel 2020 quale capo della locale di Genova nel periodo compreso tra l’anno 2009 e l’anno 2012".
Numerose sarebbero state i viaggi al Nord di membri del "clan Bonavota e gli incontri tra gli esponenti del sodalizio carmagnolese e tra questi ultimi ed altri appartenenti alla ’ndrangheta dimoranti in Piemonte, quali ad esempio Rocco Zangrà, e in Liguria, quali Antonio Barilaro; tali elemento possono essere assunti quale elemento di valutazione e riscontro dell’esistenza di un sodalizio di matrice ’ndranghetista a Carmagnola e zone limitrofe e dell’appartenenza ad esso di taluni imputati. Si ritiene dunque che, in assenza di dimostrazione dell’esistenza di rapporti familiari, amicali e lavorativi tra esponenti del clan Bonavota e gli appartenenti al sodalizio ’ndranghetista investigato, i contatti intervenuti tra esponenti di vertice dell’associazione carmagnolese e gli esponenti del clan Bonavota o soggetti ad esso legati e ancora con altri soggetti di elevata caratura criminale costituiscano elementi da valutarsi ai fini della prova dell’esistenza dell’associazione di cui al capo a) e della partecipazione ad essa di taluni imputati, le cui posizioni verranno analizzate nella parte successiva della presente pronuncia".
