Confermata dai giudici amministrativi di secondo grado la sentenza del Tar Lazio: gli organi elettivi dell'ente locale non andavano sciolti per infiltrazioni mafiose

di GIUSEPPE BAGLIVO

Rigettato dalla quarta sezione del Consiglio di Stato l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza con la quale nel giugno dello scorso anno il Tar del Lazio ha accolto il ricorso degli amministratori del Comune di Joppolo ed ha annullato il decreto di scioglimento degli organi elettivi dell'ente per infiltrazioni mafiose che era stato firmato nel febbraio del 2014. Accolte, quindi, anche dai giudici amministrativi di secondo grado le prospettazioni giuridiche e le tesi difensive dell'avvocato Giulio Ceravolo che assisteva in sede amministrativa il sindaco Giuseppe Dato e gli amministratori Guido Ventrice, Biagio Mercurio Zappia, Michele Pantaleone Saccomanno.

avv. Giulio Ceravolo

Anche per i giudici amministrativi di secondo grado, quindi, gli organi elettivi del Comune di Joppolo non andavano sciolti per infiltrazioni mafiose ed il verdetto consente agli amministratori del piccolo centro del Vibonese di continuare a governare sino alla scadenza naturale del mandato.

 

La sentenza del Consiglio di Stato. Nel ritenere "infondato" l'appello del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Stato sottolinea in sentenza che il verdetto del Tar del Lazio è da ritenersi corretto in quanto il sindaco Giuseppe Dato - contrariamente a quanto scritto nel decreto di scioglimento firmato dal ministro dell'Interno Angelino Alfano - non è mai stato indagato per il reato di associazione mafiosa, mentre "i rapporti di parentela tra amministratori ed esponenti della criminalità non possono costituire ex se - rimarca il Consiglio di Stato - un elemento indicativo di un collegamento, dovendo invece gli stessi essere rafforzati, onde pervenire ad un dato significativo e rispettoso del criterio di concretezza, con la riscontrata sussistenza di convivenza o di assidua frequentazione, e ciò ancor di più laddove non sia il parente stesso dell'amministratore un esponente della criminalità, bensì un suo congiunto o ulteriore parente da questi acquisito".

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Frequentazioni. "Quanto alle frequentazioni di amministratori con esponenti della criminalità - sottolinea sempre il Consiglio di Stato - se è certamente rilevante il numero dei riscontri (ad esempio, controlli delle Forze dell’ordine che hanno intercettato i predetti in compagnia) - non potendosi dedurre la “frequentazione” da un incontro singolo, poiché essa presuppone la reiterazione dei contatti -, la rilevanza delle frequentazioni predette deve essere altresì corroborata dalle circostanze di tempo e di luogo in cui gli incontri/frequentazioni si sono svolte, onde collocare detta frequentazione in un contesto che, anche sul piano indiziario, la distingua dalla mera conseguenza di un neutro rapporto di conoscenza".

Giuseppe Dato

Tutto ciò, ad avviso dei giudici amministrativi di secondo grado, manca nel decreto di scioglimento ed il dato della presunta partecipazione di elementi della criminalità ai festeggiamenti per la vittoria elettorale, è di per sé un dato “neutro”, specie nel caso di manifestazioni pubbliche e specie se non viene poi provato in alcun modo il ruolo attivo svolto dagli stessi nella manifestazione. In sostanza, sia per il Tar che per il Consiglio di Stato, non vi erano nel caso del Comune di Joppolo elementi "univoci e rilevanti" ai fini dell'emanazione del decreto di scioglimento.


Comune Joppolo

Irregolarità amministrative. "Ad analoghe conclusioni - evidenzia il Consiglio di Stato - deve giungersi con riferimento alla pluralità di irregolarità amministrative riscontrate".  Quanto infatti agli abusi edilizi, ed anche al caso tra essi più eclatante, per i giudici "i fatti si sono verificati prima dell’insediamento dell’amministrazione comunale”, mentre sull'affidamento diretto di lavori pubblici, sugli atti di nomina dei dirigenti ed altre presunte irregolarità amministrative, le stesse "non superano il vaglio di rilevanza e di univocità ed i motivi di appello non aggiungono elementi atti a pervenire ad una diversa ricostruzione".

Quanto infine all’elemento soggettivo "rappresentato dai rapporti di parentela ovvero dalle frequentazioni con elementi della criminalità organizzata da parte dei soggetti imprenditori e/o dei beneficiari dell’attività amministrativa, occorre ribadire anche in questo caso - conclude il Consiglio di Stato - le considerazioni innanzi espresse con riferimento agli amministratori dell’ente, rilevando altresì, nel caso di specie, l’assenza di quei profili indicati come necessari al fine di configurare, in senso rilevante ed univoco, il collegamento o condizionamento illecito".


Grande soddisfazione per il verdetto del Consiglio di Stato è stata espressa dall'avvocato Giulio Ceravolo ad avviso del quale la sentenza dei giudici amministrativi di secondo grado, come già in precedenza quella del Tar Lazio, "restituisce dignità ad un intero territorio".