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Reggina, ecco le argomentazioni del CFA in merito alla penalizzazione

La Corte Federale d'Appello si è espressa in merito alla questione penalizzazione inflitta al club amaranto

Saladini Felice

Sono arrivate le Le argomentazioni della Corte di secondo grado in merito alla conferma della penalizzazione a carico della reggina, che adesso vede i playoff sempre più lontani. Ecco, di seguito, alcuni punti delle motivazioni del CFA: “Oggetto di valutazione è il rispetto delle regole fondamentali poste a presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti esigibili nei confronti dei relativi rappresentanti e/o soci, anche al fine di garantire una parità di base per tutti i contendenti nell’agone sportivo. Il principio del c.d. “fair play” costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 4 (anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.). Tale Codice, del resto e come detto dagli stessi reclamanti, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) alle norme sostanziali del codice civile e, dunque, alle relative regole attuative o di interpretazione e neppure ciò accade per lo Statuto della F.I.G.C. (art. 19), che a sua volta si riferisce a clausole “aperte”, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione” delle società sportive, fondandosi su regole “elastiche” come differentemente non potrebbe essere.

Tale giudice è chiamato a rilevare con tale disciplina speciale – autonoma da quella ordinaria – se le modalità con le quali il soggetto deferito si è comportato o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO si ispira l’ordinamento sportivo (v. parere del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 5/2017). le decisioni di primo grado si sono fondate proprio sull’esame delle condotte espletate dai deferiti e precedenti ai dinieghi ricevuti, in quanto tali sufficienti per l’irrogazione delle sanzioni in questione, peraltro particolarmente contenute. Appare quindi irrilevante a tal fine l’esame dell’ulteriore profilo relativo alla possibilità di ricorso a “finanza esterna”, pure richiamato dal Tribunale Federale– peraltro oggetto di successivo vaglio da parte della Procura Federale derivante da quanto dedotto in conclusione della prima sentenza impugnata in questa sede – in quanto tale mancato avvalimento è solo un argomento ulteriore, e ancora al vaglio della Procura Federale, ma non è stato quello fondamentale sulla base del quale si sono fondate le sanzioni, per quanto detto in precedenza.

In tal caso, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di un’unica condotta. Inoltre, e sul punto, era – qui sì – individuabile la circostanza per la quale la stessa società aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuità aziendale, a differenza della volta precedente di cui all’istanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023. In questo unico caso, pertanto, la società ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare”.

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