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[Guida] La contraffazione del marchio

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Indice dei contenuti

[Guida] La contraffazione del marchio. 1
Cosa si intende per contraffazione del marchio. 1
Cos’è alterazione. 1
Contraffazione: quali presupposti 1
Dolo e colpa. 2
Sanzioni 2
Contraffazione e ricettazione. 2


Come evidenziato dall’articolo 473 del Codice penale, contraffare o alterare consapevolmente un marchio e tutti i segni distintivi di un’azienda e dei relativi prodotti, comporta la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni, oltre che una ammenda pecuniaria da 2.500 euro fino a 25.000 euro.

Il diritto, quindi, punisce la contraffazione del marchio inquadrando l’azione come un delitto contro la fede pubblica.

La punizione può verificarsi in qualsiasi momento, anche quando ormai la contraffazione è già in essere. L’articolo 474 infatti specifica che la reclusione può arrivare a 4 anni e la multa a 35.000 euro qualora si introduca nel territorio italiano prodotti con segni distintivi contraffatti o alterati per un fine economico.

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Cosa si intende per contraffazione del marchio

Il termine contraffare indica l’atto di imitare, falsificare o riprodurre una qualsiasi cosa nel tentativo di farla sembrare uguale o molto simile all’originale. Quando la contraffazione riguarda un marchio o un prodotto, il parametro a cui si fa riferimento è la confondibilità. Se vi è confondibilità allora è probabile che vi sia in corso un tentativo di contraffazione.

La contraffazione punta, in primo luogo, a ingannare e confondere l’osservatore, ed è punita, secondo il Codice penale, sia prima che il prodotto sia immesso in commercio, sia successivamente quando ormai il bene è in circolazione.

La particolarità del suddetto reato è che non è necessario né che sia collegato ad un episodio specifico, né che il prodotto sia effettivamente accessibile o acquistabile per un potenziale consumatore.

La contraffazione può riguardare i marchi e i segni distintivi, ma anche il brevetto, il design e modelli industriali.

Il marchio essendo un segno distintivo ha la particolarità di permettere all’azienda e i relativi prodotti e servizi di identificarsi sul mercato.

Mentre per quanto riguarda il brevetto, un modello industriale o un disegno, registrarli permette di godere dello sfruttamento economico dell’invenzione che la contraffazione può ridurre o azzerare.

Pertanto, il nostro ordinamento prevede diversi strumenti per tutelarsi da questi eventi che rientrano nelle pratiche della concorrenza sleale.

Cos’è alterazione

Oltre alla contraffazione, sempre l’articolo 473 del Codice penale stabilisce cosa si intende per alterazione. A differenza della contraffazione, l’alterazione è tale quando un marchio originale viene riprodotto aggiungendo o modificando alcuni elementi, rendendolo visivamente del tutto simile all’originale.

Contraffazione: quali presupposti

Affinché si possa beneficiare di tutela in caso di contraffazione, come evidenziato all’articolo 473 del Codice penale, è necessario rispettare e applicare l’insieme di norme italiane, comunitarie e internazionali, inerenti alla tutela del diritto riguardo la proprietà sia questa industriale o intellettuale.

In altri termini, un marchio risulta tutelato quando registrato. Inoltre, come riportato in una sentenza della cassazione del 2013, n. 41891, il reato non si configura se è stata solo presentata la domanda di registrazione.

Inoltre, le azioni di tutela penale possono essere applicate sono quando effettivamente vi è il rischio di contraffazione, o in altre parole, l’esistenza di due marchi simili crea confusione nell’osservatore.

Dolo e colpa

Inerentemente al reato di contraffazione, vi sono due diversi orientamenti. Uno tende a configurare il reato attribuendo al contraffattore la colpa o il dolo. In altri termini si tende a ponderare il giudizio a seconda che l’atto sia stato compiuto in maniera consapevole o meno.

Il secondo orientamento è invece più restrittivo poiché parte dal presupposto che chi contraffà un marchio sia automaticamente consapevole di ciò che sta facendo, cioè dell’esistenza del marchio originale.

Sanzioni

A seconda del reato, le sanzioni sono diverse. Infatti, può essere accertata la contraffazione o l’alterazione, e l’atto può riguardare i marchi come anche i brevetti, i modelli o i disegni. La legge attribuisce diverse gravità a seconda dell’illecito commesso.

In caso di contraffazione o alterazione del marchio, la pena prevista è la reclusione da sei mesi fino a tre anni, oltre che una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. Non sono previste misure cautelari.

Mentre qualora la contraffazione riguardi i brevetti, i modelli industriale o i disegni, la pena è più aspra. Dalla reclusione da uno a quattro anni oltre all’ammenda pecuniaria da 3.500 fino a 35.000 euro. Sono altresì previste misure cautelari.

Contraffazione e ricettazione

Infine, vi sono rischi anche per chi acquista e commercializza merce contraffatta.

Il reato di ricettazione si configura quando un soggetto acquista e rivende consapevolmente la merce contraffatta con l’obiettivo di generare un profitto.

Il giudice potrebbe anche riconoscere il concorso di reato. Quando si verifica questo scenario è prevista una sanzione fino a 20.000 euro e la reclusione fino a due anni. Su tale orientamento sono presenti numerosi interventi da parte delle Sezioni Unite della Cassazione.