Cronaca

‘Ndrangheta nel Vibonese, niente sorveglianza speciale per esponente della cosca

La decisione è stata assunta dal Tribunale che ha accolto, in questo caso, le argomentazioni poste dalla difesa nell'ambito del procedimento Costa Pulita

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Il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Catanzaro ha rigettato la proposta di sorveglianza speciale e di confisca dei beni nei confronti di Salvatore Prostamo (Cl.76), difeso dall’avvocato Giuseppe Bagnato, condannato nel processo Costa Pulita alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa operante nel territorio di Briatico, con il ruolo specifico di raccordo tra i vertici della cosca e gli amministratori e/o funzionari del Comune di Briatico.

Nei confronti dello stesso la Procura aveva chiesto l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 5 anni, nonché la confisca di alcuni beni di proprietà, in particolare la quota di partecipazione ad una cooperativa di pescatori, nonché la confisca di un terzo di un’imbarcazione da pesca e di alcuni conti correnti.

All’udienza fissata per la discussione il difensore del Prostamo, ha chiesto il rigetto della Sorveglianza Speciale evidenziando come secondo orientamento giurisprudenziale oramai costante, anche per i soggetti indiziati di mafia sia necessario dimostrare non soltanto la sussistenza della pericolosità sociale del soggetto proposto ma anche l’attualità della stessa, che nel caso di specie non poteva ritenersi sussistente in relazione alla datazione temporale dei reati per i quali è intervenuta condanna, nonché in ragione della positiva condotta dallo stesso tenuta dopo la scarcerazione avvenuta nel luglio del 2018.

Con riferimento invece alla misura patrimoniale, la stessa Procura aveva rinunciato alla proposta di confisca dei beni di modesto valore in ragione della giustificata lecita provenienza.
Il Tribunale di Catanzaro, sciogliendo la riserva, ha rigettato la proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 5 anni, disponendo il non luogo a procedere per la misura patrimoniale.

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