Cronaca

Morte di Alessandro Bozzo: l’imprenditore Piero Citrigno condannato anche in appello

L’allora editore di Calabria Ora "esercitò violenza privata nei confronti del giornalista Alessandro Bozzo per aver cambiato le sue condizioni lavorative in peggio"

La Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato a quattro mesi e 15 giorni di reclusione l’imprenditore Piero Citrigno, ex editore dei quotidiani “Calabria Ora” e poi “L’Ora della Calabria”. Era accusato di violenza privata ai danni di Alessandro Bozzo, il giornalista che si suicidò il 15 marzo del 2013 nella sua casa di Marano Principato (CS).

Nella sentenza di primo grado del 2016 del Tribunale di Cosenza si legge come l’allora editore di Calabria Ora, Piero Citrigno, esercitò violenza privata nei confronti del giornalista Alessandro Bozzo per aver cambiato le sue condizioni lavorative in peggio, tramutando il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo determinato.

È dai diari del giornalista, consegnati in Procura dal padre, che emerge come tutto ciò “non si trattasse propriamente di risoluzione consensuale” del contratto; diari risultati sempre attendibili proprio perché privati e “rimanendo nella sua esclusiva disponibilità, non aveva alcun interesse a scrivere circostanze non veritiere”.

Oltre ai diari personali di Alessandro, a dimostrare che quella situazione era peggiorativa ci sono state le testimonianze dei colleghi. “Tali emergenze processuali – scrivono ancora i giudici di primo grado – consentono, oltre ragionevole dubbio, l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato per il reato ascrittogli. È configurabile il reato di violenza privata atteso che il comportamento posto in essere dall’odierno imputato nei confronti di Alessandro Bozzo ha limitato la libertà di autodeterminazione dello stesso (…) l’accettazione delle condizioni contrattuali peggiorative è il risultato di una situazione di costrizione determinata da detta condotta che si è estrinsecata nel prospettare al Bozzo la necessità di dimettersi e di accettare le condizioni contrattuali peggiorative”.

Anche senza “minaccia esplicita”, quindi, “significava che la mancata accettazione di dette condizioni avrebbe comportato la cessazione della sua attività lavorativa presso il giornale e che pertanto era idonea a suscitare nel Bozzo la preoccupazione di un danno ingiusto idonea a limitare il potere di autodeterminazione dello stesso”.

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