Finanza

Cashback e lotteria di Stato in Italia: un nuovo modo per incentivare comportamenti a norma di legge

Cashback e lotteria degli scontrini

L’introduzione del cashback come strumento di contenimento delle perdite (sempre più ingenti) generate dal perdurare della pandemia (sia da parte dei singoli cittadini che per ciò che concerne aziende, imprese ed esercizi commerciali di qualsiasi natura e dimensione) ha generato un ampio dibattito, che ha coinvolto sia il mondo politico che quello finanziario. Come spesso avviene in questi casi, l’opinione pubblica si è nettamente parcellizzata, seguendo il tipico schema della suddivisione tra apocalittici e integrati. Da un lato, chi lo considera una sorta di elemosina di stato, sulla scorta di altri famosi – o famigerati – provvedimenti analoghi; dall’altro, chi lo ritiene uno strumento utile non solo dal punto di vista pecuniario, ma anche sul piano culturale. Si tratta, infatti, di indurre i cittadini italiani (o stranieri residenti in Italia, analogamente ammessi al cashback) a ridurre il più possibile l’utilizzo di denaro contante e ricorrere ai pagamenti elettronici. Tutto ciò allo scopo di rendere tracciabili i flussi di denaro ed evitare pagamenti in nero o espedienti similari adottati per eludere i controlli fiscali.

Dopo la sperimentazione del periodo prenatalizio e natalizio (il cosiddetto cashback di Natale, attivato dall’8 al 31 dicembre 2020), a partire dal 1 gennaio 2021 il provvedimento voluto dal Governo Conte è entrato definitivamente nella sua fase attuativa che durerà almeno – ovvero salvo ulteriori proroghe – fino al 30 giugno 2022. Esso sarà suddiviso in tre fasi: la prima andrà dall’inizio di quest’anno fino al 30 giugno 2021, la seconda occuperà la seconda parte del corrente anno solare (quindi fino al 31 dicembre), mentre la terza si estenderà dal 1 gennaio al 30 giugno 2022. Il meccanismo prevede un rimborso semestrale del 10% di quanto speso utilizzando pagamenti cashless, fino a un massimo di 1.500 euro, purché nell’arco di ogni semestre siano stati effettuati almeno 50 pagamenti senza l’utilizzo di contanti. È importante rimarcare come non conta l’entità del pagamento, ma il numero dei pagamenti effettuati, al punto che il Governo ha predisposto un’aliquota massima di 150 euro: i pagamenti per un corrispettivo superiore a tale cifra saranno considerati eleggibili per il conteggio finale, ma l’importo del cashback conteggiato sarà comunque di 15 euro.

Inoltre, è previsto un ulteriore compenso semestrale pari a 1.500 euro ai primi 100.000 cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che avranno totalizzato il maggior numero di pagamenti elettronici. Anche in questo caso, il criterio è il numero dei pagamenti, non l’importo della spesa complessiva.

Considerata alla stregua di un provvedimento collaterale a quello del cashback, la lotteria degli scontrini rivela in maniera ancora più marcata la vocazione “didattica” globale di tale iniziativa del Governo: si tratta infatti di un espediente che più di qualunque altro esplicita la volontà di educare il cittadino a un utilizzo sempre più sistematico dei pagamenti elettronici. In questo caso, si sfrutta la fascinazione degli italiani per il gioco d’azzardo e la voglia di scoprire come vincere alla lotteria in modo semplice e veloce.