Scuola: Tar sospende solo l’ordinanza regionale, restano valide quelle dei Comuni

I giudici amministrativi hanno annullato esclusivamente il provvedimento di Spirlì. Le decisioni restrittive in materia del Governo e dei sindaci sono ancora valide

Il decreto depositato ieri il Tar Calabria ha sospeso l’ordinanza regionale del 14 novembre scorso con la quale era stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ma l’ufficio stampa della giustizia amministrativa, spiega in una nota come “la sospensione decisa ieri dal Tar, riguardando un atto generale, ossia un’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione, ha effetto su tutto il territorio regionale, e riguarda ovviamente la sola parte dell’ordinanza con la quale il divieto è disposto”.

Nella nota si fa rilevare pertanto che “il contenzioso deciso con il decreto cautelare del Tar è stato sollevato da un gruppo di genitori con riguardo alla sola ordinanza regionale, e non ha effetto su altre ordinanze (ad esempio comunali) con le quali, a quanto si apprende dalla stampa, alcuni sindaci di comuni calabresi hanno autonomamente provveduto a vietare la didattica in presenza sul territorio comunale, poiché da nessuno impugnate”.

Il Tar dunque ha annullato solo quell’atto amministrativo sul quale è stato presentato ricorso ma per le ordinanze dei Comuni non ha validità ovvero, se un sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 dicembre, l’ordinanza di quel Comune resterà valida.