Cronaca

Il Tar: “Legittima l’elezione del sindaco di Cropani Raffaele Mercurio”

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da Luigi Le Pera, candidato a sindaco della lista Cropani bene Comune

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Per il Tar della Calabria l’elezione del sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, è avvenuta in modo legittimo. Stessa sorte per il consiglio comunale. Il Tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato da Luigi Le Pera, candidato a sindaco della lista Cropani bene Comune. Le Pera era difeso da Francesco Pullano, il Comune da Giuseppe Pitaro e Mercurio da Gaetano Liperoti.

Così per meglio spiegare l’accaduto il sindaco di Cropani Mercurio ha deciso di organizzare una conferenza stampa che si terrà mercoledì 15 luglio alle 19 in piazza Casolini. Parteciperanno inoltre gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti. Le Pera aveva presentato il ricorso con il quale chiedeva l’annullamento del verbale dei presidenti delle sezioni nell’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale, i verbali delle operazioni elettorali, l’annullamento del risultato delle urne con conseguenziale rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle sezioni per le quali il risultato elettorale sarebbe stato illegittimo con conseguente modifica del risultato delle consultazioni elettorali, previo accertamento della validità di alcuni dei voti annullati alla lista 2 e l’accertamento dell’illegittimità di alcuni voti assegnati alla lista 1.

Dopo lo scrutinio, Mercurio è risultato vincitore della tornata elettorale e quindi proclamato sindaco, con appena uno scarto di 6 preferenze alla cui lista “NuovaMente Cropani Rinasce” sono stati attribuiti 1462 voti, contro i 1456 voti della lista “Cropani bene Comune” di Luigi Le Pera.

I giudici amministrativi, dopo aver esaminato le carte e avendo riscontrato “la presenza di tre sole schede contenenti le caratteristiche di cui si duole parte ricorrente”, non hanno trovato elementi che potessero comprovare “vizi di legittimità idonei a determinare la riedizione totale o parziale del procedimento elettorale ovvero una modifica dell’esito e conseguente proclamazione del deducente alla carica di sindaco, e ciò in considerazione dei 6 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco, che non consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di contenzioso elettorale”.

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