OPINIONI | Avvocati percettori di assegno di invalidità esclusi dal bonus

Una esclusione che contrasta con la ratio del provvedimento adottato in conseguenza dell'emergenza da e viola i principi costituzionali

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Il Decreto Cura Italia nel prevedere diverse misure a sostegno dell’occupazione e dei lavoratori aveva escluso le professioni ordinistiche. Successivamente, a seguito di una alzata di scudi degli ordini professionali, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col MEF (Ministro dell’Economia e della Finanza) ha esteso il bonus di 600 euro anche agli iscritti agli enti previdenziali privati.

Cassa Forense al fine di gestire l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 ha elaborato, per gli avvocati, una serie di misure natura assistenziale e di sostegno alla professione. Oltre allo slittamento della trasmissione in via telematica del mod. 5/2020 al 31/12/2020, con la possibilità per gli iscritti di corrispondere i relativi contributi anche attraverso il pagamento di due rate annuali, senza l’applicazione di alcuna sanzioni, ha istituito, in materia sanitaria, la possibilità di attivare a titolo gratuito la Card Vis-Valore in Sanità, valida un anno, che permette di accedere a strutture sanitarie a costi controllati, nonché la possibilità di consulti telefonici o video nel caso in cui si evidenzino sintomi da coronavirus.
Ha, ancora, deliberato due bandi straordinari per l’erogazione di contributi per canoni di locazione per lo studio professionale (uno riservato a conduttori persone fisiche e l’altro riservato a Studi Associati e Società tra Avvocati), prevedendo a tal fine uno stanziamento complessivo di € 5.600.000,00.
Ed ha, da pochi giorni, nonostante l’iniziale esclusione, riconosciuto il bonus anche a coloro che si sono iscritti a cassa forense successivamente al primo gennaio 2019.
Rimane, però, un nodo da sciogliere: la ingiustificata esclusione dal bonus degli avvocati titolari di pensione di invalidità e/o inabilità.
A tal proposito, non si può non essere d’accordo con la denuncia sporta sulle pagine di un quotidiano dalla collega Maria Elena Cozzupoli, avvocato del Foro di Reggio Calabria, che ha ritenuto incomprensibile ed ingiustificabile tale esclusione.

Certamente tra i presupposti necessari per accedere al bonus di 600 euro riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti vi è il non essere titolari di pensione diretta. Requisito, questo, non previsto nel decreto legge “Cura Italia”, ma introdotto dal decreto Catalfo-Gualtieri e successivamente confermato nel decreto legge “Liquidità” n. 23/2000, art. 34.
In altri termini, il bonus de quo, riconosciuto a tutti i lavoratori, finanche ai percettori di assegno di invalidità civile, è irragionevolmente negato a chi percepisce un assegno ordinario di invalidità, denominato in alcuni casi pensione, avente naturale previdenziale erogata dall’INPS o dalle casse di previdenza professionali.
Sono esclusi, quindi, soltanto i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, malati e invalidi, che percepiscono una pensione e/o un assegno di invalidità correlato ai contributi versati.
L’incomprensibile irragionevolezza dell’esclusione scaturisce dal fatto che tale assegno costituisce, per chi ne ha diritto, una integrazione del reddito professionale ridotto a causa della diminuita capacità lavorativa per le patologie di cui sono afflitti.

Si tratta, in sostanza di una prestazione previdenziale assolutamente diversa, sotto ogni profilo formale e sostanziale, rispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia, riconosciute a chi cessa la propria attività.
Una esclusione dunque che, per le ragioni addotte, non solo contrasta con la ratio che ha portato il legislatore ad istituire, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, il bonus, ma viola i principi costituzionali cristallizzati negli art. 3, 38 e 32.
Appare necessario, pertanto, che il legislatore chiarisca che nel novero degli esclusi rientrano soltanto i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia e non anche i lavoratori invalidi, atteso che i due tipi di prestazione economica hanno natura, presupposti e finalità diverse.

*Avvocato del foro di Reggio Calabria

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