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Province, indennità in arrivo per i presidenti: aumenti anche per i sindaci dei piccoli Comuni

Si tratta in altri termini di un incremento di circa 552,61 euro per i sindaci di Comuni fino a 1.000 abitanti e di un aumento di circa 397,67 euro per i sindaci della fascia superiore fino al 3.000 abitanti.

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Il decreto fiscale ha riservato una gradita sorpresa ai primi cittadini dei piccoli Comuni prevedendo un incremento delle loro indennità finanziate con risorse a carico dello Stato, mentre le indennità dei Presidenti di Provincia, fino a oggi gratuite, saranno adeguate alle indennità previste per il sindaco del Comune capoluogo. Pertanto, i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti potranno vedere aumentate le loro indennità fino all’85% di quelle previste per i sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti. Il pagamento di questo aggiustamento, è finanziato mediante apposito fondo istituito presso il ministero dell’Interno, la cui dotazione è pari a 10 milioni di euro annui a partire dal 2020. Il pagamento, invece, delle indennità del presidente della provincia resteranno a carico all’ente stesso.

Le indennità dei sindaci sono attualmente regolate dal decreto 119/2000 del ministero dell’Interno (espresso ancora in lire) i cui valori sono stati oggetto di riduzione del 10% per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005. Il medesimo decreto prevede, tuttavia, anche alcune possibili maggiorazioni espressamente indicate dall’articolo 2, lettera a) – aumento del 5% in presenza di fluttuazioni stagionali della popolazione pari ad almeno il 30% dei residenti; lettera b) – incremento del 3% in presenza di alcuni parametri tra entrate proprie e totali; lettera c) – aumento del 2% in presenza di alcuni parametri di spesa pro capite. Al netto delle riduzioni e delle possibili maggiorazioni, le indennità mensili dei sindaci attualmente previste per i Comuni fino a 1.000 abitanti sono pari a 1.291,14 euro, mentre per i Comuni da 1.001 abitanti fino a 3.000 abitati le indennità mensili giungono a 1.446,08 euro per arrivare, per i Comuni tra i 3.001 fino a 5.000 abitanti, a un importo pari a 2.169,12 euro. Il decreto fiscale, pertanto, ha previsto che le indennità dei sindaci dei Comuni fino al 3.000 abitanti possano raggiungere il valore di 1.843,75 (pari all’85% di quello erogato ai sindaci nella fascia fino a 5.000 abitanti).

Si tratta in altri termini di un incremento di circa 552,61 euro per i sindaci di Comuni fino a 1.000 abitanti e di un aumento di circa 397,67 euro per i sindaci della fascia superiore fino al 3.000 abitanti. Per il finanziamento delle maggiori indennità la legge fiscale 2020 pone a carico dello Stato il maggior onere, istituendo uno specifico capitolo in entrata del ministero dell’Interno la cui dotazione finanziaria è pari a 10 milioni di euro a partire dall’anno 2020. In considerazione della variabilità della situazione tra i diversi comuni, l’onere della ripartizione delle risorse finanziarie sarà effettuata dal ministero dell’Interno e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Presidenti di provincia. La legge di bilancio ha modificato il comma 84 dell’articolo unico della legge 56/2014 nella parte in cui è attualmente previsto che «Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito» sopprimendo la frase “di presidente della provincia”. Non essendo più gratuito l’incarico di presidente, quindi, si è reso necessario correggere anche il comma 59 nella parte in cui attualmente prevede che «l presidente della provincia dura in carica quattro anni» aggiungendo la frase “e percepisce un’indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco”. Infatti, poiché il successivo comma 60 prevede che sono eleggibili quali presidenti di provincia «i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni», allora il bilancio della provincia dovrà farsi carico della differenza tra l’importo corrisposto al sindaco – secondo la fascia di appartenenza del comune di provenienza – e quella prevista per il sindaco del comune capoluogo. Resta inteso che, in caso di elezione del sindaco del Comune capoluogo nulla sarà dovuto quale differenza.