Emergenza incendi boschivi in Calabria, ecco il piano della Regione per prevenirli

In vigore dal 15 giugno al 30 settembre con l'eventualità di estendere questo periodo in relazione all’andamento climatico

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Arriva l'estate, salgono le temperature e la Calabria si prepara ad affrontare le varie emergenze. Prima fra tutte quella che riguarda il rischio di incendi. La Regione ha infatti varato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.
Il piano prevede che il periodo di grave pericolosità decorra dal 15 giugno al 30 settembre, con eventualità di estendere questo periodo in relazione all’andamento climatico.




I divieti da rispettare. È vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati; usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Su tutto il territorio regionale, è vietato: “Inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca; accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti. I fuochi devono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripulite da foglie, erbe secche e altre materie facilmente infiammabili, va impedita la dispersione della brace e delle scintille e spegnere completamente il focolare prima di abbandonarlo. L’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali”.

Alberi da frutto e colture. Nei castagneti da frutto è consentito la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idonee e abbruciamento osì come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare l’innesco di incendi.

Uso del controfuoco È consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incedi boschivi. Il controfuoco ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento.

Fuochi d’artificio . I fuochi d’artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a un chilometro possono essere autorizzate con ordinanza del sindaco da comunicare all’UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo del Dipartimento presidenza, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del comune gli oneri richiesti per l’attività di prevenzione, controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il riconoscimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.

Le deroghe ammesse Nelle aree forestali all’aperto, l’utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all’interno di aree pic-nic; accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti.

Terreni abbandonati. I proprietari dei terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio. Queste aree vengono individuate dai sindaci dei comuni interessati che a lor volta tramite ordinanza disporranno tutte le misure atte alla difesa passiva dagli incendi. In caso di inadempienza provvederanno direttamente i comuni.