Economia & società

La pensione integrativa ha anche dei vantaggi sulla deducibilità fiscale

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Pensione integrativa: i vantaggi e il sistema E-T-T

La pensione integrativa o previdenza complementare permette ai contraenti di beneficiare di un trattamento fiscale agevolato nelle tre fasi principali: contribuzione (i versamenti annui al fondo pensione vengono detratti), accumulo (che prevede una determinata tassazione agevolata), prestazione (erogazione della pensione integrativa).

Tuttavia, è opportuno considerare che un lavoratore dipendente potrà beneficiare di ciò anche per quanto concerne il TFR.

La sigla E-T-T viene utilizzata per indicare le voci che descrivono la tassazione favorevole della pensione integrativa. Nello specifico si tratta di:

  • Esenzione: come accennato, durante la fase della contribuzione si applica una detrazione fiscale che corrisponde a un guadagno sostanziale ricavabile dalle imposte IRPEF risparmiate derivanti dalla deduzione dei contributi;
  • Tassazione (1): avviene nella prima fase di accumulo dei rendimenti che presenta un’agevolazione rispetto alle altre tipologie di strumenti di investimento. In questo caso l’aliquota è del 20% sui rendimenti rispetto al 26% standard;
  • Tassazione (2): avviene durante la fase ultima di erogazione della pensione integrativa o complementare. Anche in questo caso, vi è un’agevolazione per quanto concerne i redditi complessivi dichiarati normalmente per finalità IRPEF. In questo caso la pensione integrativa subisce una tassazione che presenta un’aliquota agevolata.

Esenzione. La pensione integrativa è deducibile?

La pensione integrativa presenta una deducibilità per i contributi di importo uguale o inferiore ai 5.164,57 euro versati in un anno solare.
Di conseguenza, al reddito dichiarato per l’imposta IRPEF è detratta la somma versata per l’adesione a un fondo pensionistico complementare. Alla diminuzione di questo valore corrisponde anche una riduzione delle imposte da pagare. In generale, fatto questo ragionamento, si può dire che una percentuale della pensione integrativa viene pagata dallo Stato italiano.

Tassazione (1): quali vantaggi si avranno sui rendimenti?

La somma complessiva dei versamenti effettuati dai lavoratori che aderiscono a un fondo pensionistico integrativo costituisce un patrimonio (fondo pensione) che viene investito nel mercato finanziario da esperti del settore.
Questi investimenti permettono di generare dei rendimenti sicuri che costituiranno successivamente la quota che sarà versata agli aderenti.

Ciò significa che, ogni anno solare, è possibile calcolare il cosiddetto risultato netto di gestione ovvero quali sono stati gli effettivi rendimenti di tali investimenti. Questo valore subisce una tassazione differente: poiché soggetto a imposta sostitutiva, presenta un’aliquota agevolata al 20% a differenza dell’aliquota al 26% standard che viene applicata sugli altri strumenti di investimento.

Se, invece, l’investimento è eseguito su Titoli di Stato, l’aliquota viene ulteriormente ridotta a un valore di 12,5%.
Fatte queste considerazioni, è opportuno sottolineare che il risparmio annuo ammonta al 6% sui rendimenti ottenuti.

Tassazione (2): i differenti vantaggi fiscali

La tassazione nella fase di erogazione della pensione integrativa presenta molteplici vantaggi fiscali:

  • Aliquota agevolata dal 15% al 9%: la ritenuta a titolo d’imposta è del 15% massimo. Infatti, dopo il quindicesimo anno di adesione a un qualsivoglia fondo pensione, viene applicato uno sconto dello 0,30% annuo, fino a un massimo di 6%. Ciò significa che l’aliquota, nel corso del tempo scende dal 15% al 9%. Questa agevolazione fiscale è stata introdotta nel 2007;
  • Esenzione parziale dalla tassazione: il capitale erogato a titolo di pensione integrativa non gode solo di un’aliquota agevolata ma è anche parzialmente esente dalla tassazione. Il valore su cui è calcolata l’aliquota, ossia la cosiddetta base imponibile, infatti, non contiene del capitale già tassato in precedenza. Per questa ragione sono esentasse i rendimenti tassati durante l’accumulo e i contributi non detratti poiché oltre il limite di 5.164,57 euro annui;
  • Mancata applicazione della tassazione sull’imposta di successione: se il soggetto iscritto al fondo pensione ha scelto una rendita vitalizia reversibile, al momento della morte, il contributo integrativo verrà versato agli eredi senza che questi siano costretti a versare l’imposta di successione;
  • Tassazione conveniente sul TFR: i lavoratori che desiderano indirizzare il TFR al fondo pensione godono di agevolazioni fiscali poiché questo sarà soggetto a un’aliquota tra il 15% e il 19% contro l’intervallo tra il 23% e il 43% cui sarebbero sottoposti se fosse lasciato in azienda.

Altri vantaggi sulla deducibilità fiscale della pensione

Oltre alle agevolazioni previste dal sistema ETT, vi sono 8 ulteriori vantaggi sulla deducibilità pensione integrativa che derivano dall’adesione a un fondo. Nello specifico questi sono:

  • Possibilità di trasferire il proprio capitale in un altro fondo pensione senza pagare le tasse su di esso;
  • L’aliquota relativa all’anticipazione delle spese sanitarie (siano esse personali o di un parente) ha un valore che oscilla tra il 9% al 15%;
  • Per tutte le somme reintegrate (in caso di anticipazione) viene riconosciuto un credito d’imposta sulle tasse già pagate in fase di anticipo;
  • Per tutte le somme impiegate a titolo di anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa (propria o di un figlio) è prevista un’aliquota del 23%;
  • Per ciò concerne il riscatto totale o del 50% sulla posizione accumulata, il capitale sarà soggetto a un’agevolazione sull’aliquota dal 9% al 15%;
  • Nel caso in cui il capitale venga riscattato con anticipo a causa della venuta meno dei requisiti partecipativi al fondo pensione, la somma di partecipazione sarà soggetta a un’aliquota del 23%;
  • Nel caso in cui il capitale accumulato venga riscattato da beneficiari o eredi (solo nel caso in cui questo avvenisse nella fase di accumulo), la somma è soggetta a un’agevolazione dell’aliquota dal 9% al 15%. Essa è esente dal pagamento dell’imposta di successione;
  • La rendita integrativa temporanea anticipata prevede un’agevolazione dell’aliquota dal 9% al 15%.