La Procura distrettuale antimafia  ha deciso di ricorrere contro il verdetto pronunciato nello scorso mese di febbraio dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti della cosca Mancuso

di PAOLO DEL GIUDICE

La Procura della Repubblica -Dda di Catanzaro- ha presentato appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia il 17 febbraio 2017 e che ha mandato assolti gli imputati nel procedimento definito “Black Money” dal reato di associazione mafiosa. L'atto di appello, firmato dal procuratore capo Gratteri, dal procuratore aggiunto Marisa Manzini e dal sostituto Anna Maria Frustaci, contesta l'assoluzione di Giovanni Mancuso, Giuseppe Mancuso, Antonino Castagna, Agostino Papaianni, Leonardo Cuppari, Antonio Mancuso e Pantaleone Mancuso, ritenendo che il Tribunale di primo grado sia incorso in una erronea valutazione della legge penale – ossia nella specie dell'art. 416-bis, reato di associazione mafiosa, poiché il processo avrebbe confermato la presenza e l'operatività della cosca Mancuso; altresì, che il Tribunale abbia omesso la valutazione di prove acquisite ed abbia scorrettamente ed inadeguatamente ricostruito i fatti, senza tenere conto dei principi giurisprudenziali in materia.

La ricostruzione. A parere dei pubblici ministeri applicati alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, i giudici avrebbero sbagliato nel ritenere non provata l'esistenza della cosca Mancuso nel periodo tra il 2003 ed il 2013, oggetto della contestazione, anche a causa di un “totale vuoto probatorio” in relazione ai contatti tra gli imputati. Appare ben chiaro il pensiero e la prospettazione dei magistrati inquirenti catanzaresi, sviluppato nelle settanta e più pagine dell'atto di appello, laddove, partendo dal “landmarks” della sentenza “Dinasty”, che accerta, col crisma del giudicato, l'esistenza del gruppo Mancuso sino all’ottobre del 2003, per proseguire con i successivi pronunciamenti che attestano la presenza dei Mancuso, con le associazioni “Fiarè” e “Lo Bianco”, nonchè con la sentenza del Gup di Catanzaro del 2008, dalla quale emerge l'operatività della cosca sino al 2008, è data per comprovata l'esistenza di una cosca egemone, quella dei Mancuso.

L'associazione mafiosa. Partendo dal dato acquisito dell'operatività della cosca Mancuso, i pubblici ministeri si soffermano sul reato di associazione mafiosa, rammentando che il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione ha una prospettiva di tempo indeterminata. Dunque, l'associazione mafiosa “trascende” in sé il singolo associato, e per sua natura ha una prospettiva temporale che supera il singolo sodale. Certamente essa può cessare, come tutte le cose umane e come spiegava il giudice Falcone (“La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”); per affermare la cessazione dell'operatività di una cosca mafiosa è però necessario un “evento traumatico”, che definitivamente risolva il programma criminoso che gli associati hanno condiviso, e che non può essere più realizzato. Analogamente a quando, con i dovuti distinguo, si scioglie una società commerciale per l'impossibilità di raggiungere lo scopo sociale. Tale evento traumatico, tuttavia, non risulta essere provato nel dibattimento di primo grado. Proseguono dunque i magistrati, nel loro atto di appello, ed in ciò confortati dai più recenti arresti giurisprudenziali, che una volta accertata col crisma dell'irrevocabilità l'esistenza e l'operatività di un'associazione criminosa, ciò che bisogna dimostrare in giudizio è la continuità dell'agire del sodalizio criminale, (oltre a elementi fattuali nuovi), che potrà consistere nella cd. “oggettivizzazione” del potere di intimidazione: la rendita di una attività criminale pregressa, plasticamente definita “rendita da capitale intimidatorio”. Ed ecco che la continuità operativa del gruppo criminale potrà essere dimostrata anche attraverso la semplice spendita da parte dei sodali del capitale intimidatorio raccolto sino a quel momento.

Il punto debole. Certamente, riconoscono i magistrati, rispetto al sodalizio accertato con sentenza definitiva deve sussistere con gli imputati giudicandi una -almeno- parziale coincidenza dei soggetti e del territorio, e che non sia passato così tanto tempo dalla precedente esperienza criminale da far dimenticare ai consociati la caratterizzazione mafiosa del sodalizio. Ecco quello che i magistrati considerano il punto debole della sentenza assolutoria di primo grado, ossia il rilievo e l'incidenza delle precedenti sentenze che hanno riconosciuto l'operatività del gruppo criminale noto come cosca “Mancuso”.
Ritengono infatti i pubblici ministeri che abbia errato il Tribunale di Vibo Valentia ad escludere che all'insieme delle condotte poste in essere degli imputati, alcuni dei quali già condannati – peraltro nelle loro qualità di vertici della cosca – in modo definitivo all'esito del c.d. processo Dynasty, potesse riconoscersi al di là di ogni ragionevole dubbio la persistenza operativa della cosca Mancuso. E così i magistrati proseguono il loro iter argomentativo-probatorio per comprovare la piena operatività della cosca Mancuso, orgoglisamente mai “afflitta” da pentitismo, e nonostante ruggini e dissidi tra i componenti della famiglia.

"Odissea". Proprio il profilo dell'unitarietà della “famiglia” di ndrangheta è esaminato dalla cd. sentenza “Odissea”, per la quale la frammentazione della cosca non già ne ha scalfito la consistenza associativa, bensì accresciuta e valorizzata, smentendo in ogni caso la tesi, preferita dal tribunale vibonese, della “mafiosità uti singuli” degli imputati, sostrato della motivazione assolutoria. Ed ancora citando specifici fatti e testimonianze di collaboratori i magistrati catanzaresi fronteggiano la testi “individualistica” sposata dal Tribunale vibonese, presentando il sodalizio di Limbadi quasi come una melograna, compatta verso l'esterno e in ebollizione al proprio interno, unicum del panorama ndranghetistico; così come, nel procedere all'esame dei singoli imputati, i pubblici ministeri, nell'evidenziare che non ha senso la ricerca di prova sui singoli una volta che il collegio ha ritenuto l'insussistenza del vincolo associativo mafioso, oppongono alla valutazione del Tribunale di Vibo Valentia l'errore di aver parcellizzato gli elementi di prova valutati a carico dei singoli imputati, ma sostanzialmente esclusi nella valutazione complessiva dell'apparato probatorio che avrebbe dovuto affermare la piena ed attuale sussistenza del gruppo Mancuso. Con l'atto di appello i magistrati richiedono altresì, come nuova prova, di acquisire delle intercettazioni ambientali nonché l'esame come testimone dell'ispettore Antonio Condoleo, in servizio presso la squadra mobile di Vibo Valentia.