Rifiuti: respinto dal Tar il ricorso della Ased contro il Comune di Melito Porto Salvo
I giudici amministrativi hanno ritenuto infondato il ricorso della ditta contro la revoca dell'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di igiene urbana
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Respinto dal Tar di Reggio Calabria il ricorso della Ased s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Melito Porto Salvo. La ditta addetta alla raccolta dei rifiuti chiedeva l'annullamento della determinazione dirigenziale n.1 del 13 gennaio 2016 del Comune reggino di Melito Porto Salvo con la quale è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ricorrente Ased. La ditta aveva poi chiesto al Tar l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2 del 18 gennaio 2016 di scorrimento della graduatoria; quindi l'annullamento della nota n. 1454 del 22 gennaio 2016 del responsabile del Settore Lavori Pubblici con la quale è stata comunicata alla ricorrente l’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara in favore della “Locride Ambiente s.p.a”.
La ricorrente Ased aveva partecipato alla procedura aperta indetta dalla Suap di Reggio Calabria, nell’interesse del Comune di Melito di Porto Salvo, per l’affidamento, con durata triennale, dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale e, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, era stata dichiarata aggiudicataria in via provvisoria con determina dirigenziale n. 350 del 16 settembre 2015. Con successiva determina n. 1 del 13 gennaio 2016, l’Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo aveva revocato la predetta aggiudicazione provvisoria.

Le gravi inadempienze stigmatizzate dal Comune di Melito Porto Salvo erano le seguenti: violazione dell’obbligo sancito dall’art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto di pagare gli oneri di discarica ed il tributo per il conferimento dei rifiuti solidi urbani alla Regione ed ai siti di conferimento; mancato raggiungimento non solo della percentuale di raccolta differenziata prevista nel progetto tecnico allegato in sede di gara, ma anche di quella minima imposta dalla normativa comunitaria con conseguente aumento dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica e degli oneri di conferimento e correlato danno erariale rappresentato dall’aumento di questi ultimi da parte della Regione Calabria; interruzione del servizio di raccolta del rifiuto umido (organico) dal primo gennaio 2013 e perdurante fatturazione del servizio, pur non effettuato, con incameramento del corrispettivo; arbitraria interruzione del servizio sull’intero territorio comunale a decorrere dal 28 settembre 2015 in violazione di legge; una serie di violazioni contrattuali, quali, ad esempio, il mancato lavaggio dei cassonetti, la mancata manutenzione e la mancata raccolta in più periodi, pacificamente non contestate con le modalità previste dal Capitolato Speciale.

Il Tar ha ritenuto il ricorso della Ased infondato in quanto le motivazioni addotte da parte del Comune a giustificazione della rottura del rapporto fiduciario non sono apparse pretestuose.
Per i giudici amministrativi, il Comune ha stigmatizzato “non un episodio isolato che pure sarebbe in astratto sufficiente – spiega il Tar - a sostenere una valutazione di segno negativo, bensì una serie di inadempienze, ritenute gravi, che hanno travagliato il rapporto contrattuale le quali, valutate nel loro complesso, hanno condotto ad una valutazione globale di inaffidabilità”. Secondo il Tar, infatti, nel caso di specie è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente Ased “non abbia corrisposto né gli oneri di conferimento né le tariffe alla Regione ed al Comune sede di discarica”.

Si tratta per il Tar di “un accollo interno fra Comune ed appaltatore considerato che si tratta di oneri che gravano per legge sul primo. Ciò dà ragione dei motivi – spiegano i giudici amministrativi - per cui la Regione abbia correttamente richiesto il pagamento al Comune e non alla ricorrente, senza che ciò possa in alcun modo giustificare l’inadempimento della Ased, che avrebbe dovuto attivarsi spontaneamente (e senza attendere la prima diffida ad adempiere inviata dal Comune con nota del 2 maggio 2013) per adempiere ad una specifica obbligazione dedotta in contratto”.
Per il Tar, quindi, la parziale corresponsione del prezzo mensile dell’appalto “non è idonea a scalfire il giudizio di inaffidabilità” espresso dall’Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo, con “riferimento all’omissione totale della corresponsione degli oneri”.

I giudici hanno poi ritenuto che “la valutazione di deficit fiduciario, a fronte della totale omissione della corresponsione degli oneri di discarica e, a monte, del disinteressamento prolungato rispetto ad una obbligazione puntualmente dedotta in contratto ed assunta in via esclusiva non sia irragionevole né pretestuosa e ciò anche a fronte della parziale e ritardata corresponsione del prezzo dell’appalto”. Altrettanto “pacifico”, ad avviso del Tar, il “mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata ed il conseguente aumento degli oneri di conferimento”.
Infine, il Comune di Melito ha stigmatizzato “la perdurante contabilizzazione a suo carico - sottolinea il Tar - di servizio non reso e foriero per tal via degli ulteriori aggravi derivanti dall’incremento degli oneri di discarica collegati al conferimento dell’organico nell’indifferenziato".
"Quand’anche venisse accertato – conclude il Tar - che il servizio di raccolta sia stato effettuato, la nota impossibilità di portare a compimento tale attività con l’inserimento nella filiera dell’organico rende poco corretto l’aver imposto, per tal via, al Comune degli oneri contabili non propedeutici al fine previsto ovvero al decremento del conferimento dell’indifferenziato”. Per tali motivi il ricorso della Ased è stato respinto e l'aggiudicazione della gara resta revocata ed affidata alla “Locride Ambiente spa”. La Ased è stata altresì condannata alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Melito di Porto Salvo nella misura di 2mila euro, oltre accessori di legge, e nei confronti della Locride Ambiente s.r.l per mille euro. (g.b.)
