Respinto il ricorso degli amministratori. Corretto lo scioglimento del 2012 degli organi elettivi dell'ente locale rinnovati nelle amministrative del 2008

Confermato dalla terza sezione del Consiglio di Stato lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di San Calogero, nel Vibonese, disposto nel febbraio del 2012 per infiltrazioni mafiose. I giudici amministrativi di secondo grado hanno respinto il ricorso, avverso una precedente sentenza del Tar del Lazio del 7 aprile 2015 (confermativa dello scioglimento), proposto del sindaco Nicola Brosio (riletto primo cittadino nel maggio 2015), Antonio Calabria e Santo Bertuccio (attuali consiglieri comunali rieletti a maggio 2015) e Antonio Stagno, ex consigliere comunale. Il ricorso avverso il decreto di scioglimento degli organi elettivi dell'ente e per la riforma della sentenza del Tar del Lazio - oltre che per una richiesta di risarcimento danni - era stato presentato contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, la Prefettura di Vibo, il Ministero dell'Interno e la Presidenza della Repubblica, tutti difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

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Il Consiglio di Stato. Per i giudici amministrativi di secondo grado, la determinazione di scioglimento dell’organo consiliare del Comune di San Calogero - rinnovato nelle elezioni amministrative dell'aprile 2008 - trae fondamento "da una pluralità di elementi che, nel loro complesso, rendono significativi ed attendibili i presupposti che hanno condotto alla misura dissolutoria dell’organo rappresentativo della comunità locale". Per il Consiglio di Stato, così come in precedenza per il Tar, lo scioglimento per infiltrazione mafiose appare retto da "concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi". Viene poi sottolineato dai giudici amministrativi, ai fini dello scioglimento, il rilievo dei rapporti di frequentazione e parentele tra gli amministratori ed esponenti della criminalità, "alcuni di particolare rilevanza, con la contiguità del sindaco ad un pregiudicato e di alcuni amministratori ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata", oltre a contestati rapporti amicali dello stesso sindaco con l’ex moglie del broker della cocaina Vincenzo Barbieri, ucciso a San Calogero nel marzo 2011. In ogni caso, per i giudici "la valutazione delle acquisizioni in ordine a collusioni e condizionamenti non può essere effettuata estrapolando singoli fatti ed episodi, ma gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme".

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Lavori pubblici. Determinanti ai fini dello scioglimento pure i riscontri sull'impiego delle risorse economiche nel settore dei lavori pubblici. E' significativo per il Consiglio di Stato "il frequente ricorso ad affidamenti diretti per un limitato numero di ditte, in assenza di confronto competitivo, e la valorizzazione dell’urgenza degli interventi a discapito dell’osservanza delle procedure di evidenza pubblica. In particolare, una stessa ditta (Edil Sibio) è assegnataria privilegiata dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio comunale, di cui si segnala il frazionamento malgrado il carattere unitario dell’intervento. In un caso si riscontra perfino la revoca di una gara già indetta, per poi ricorrere all’affidamento diretto a una ditta in prosieguo colpita da interdittiva antimafia".

Correttamente, inoltre, è stato dato rilievo - evidenzia il Consiglio di Stato -ai rapporti "contrattuali intercorsi con la ditta RA.CA. dei fratelli Mercuri, con soci e amministratori gravati da precedenti di polizia per reati di tipo mafioso. Si tratta di vicende - spiega la sentenza dei giudici amministrativi - che coinvolgono il delicato settore di impiego delle risorse economiche dell’ ente locale, maggiormente esposto all’ingerenza e al potenziale condizionamento delle consorterie criminali".

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Altri rilievi. "Gli specifici episodi inerenti al comando presso il Comune di San Calogero della dottoressa Milano, al contributo alla locale squadra di calcio U.S. S. Calogero, a vantaggi connessi alla gestione del servizio idrico, per il diretto e indiretto collegamento con soggetti pluripregiudicati e/o in rapporto di contiguità con clan malavitosi, rafforzano per sommatoria - scrive ancora il Consiglio di Stato - l’esistenza di un contesto non indenne dai presupposti per l’esercizio della potestà di scioglimento dell’organo elettivo". Per tali motivi, l'appello dei ricorrenti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar del Lazio confermativa dello scioglimento degli organi elettivi dell'ente è stato respinto.

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Conseguenze. Le conseguenze del verdetto del Tar sono ora più politiche che giuridiche. Dal punto di vista giuridico, anche il Consiglio di Stato ha confermato che i precedenti organi elettivi del Comune andavano sciolti per infiltrazioni mafiose. Tre degli amministratori che hanno proposto appello avverso la sentenza del Tar Lazio che ha confermato lo scioglimento (fra cui il sindaco e due consiglieri comunali) sono stati rieletti. Nel marzo dello scorso anno, invece, il Tribunale civile di Vibo Valentia ha ritenuto già scontato il turno di incandidabilità per 12 ex amministratori (fra cui i tre rieletti nel maggio scorso) per i quali il Ministero dell'Interno ne aveva chiesto l'incandidabilità per un turno elettorale ritenendoli direttamente responsabili con le loro condotte dello scioglimento degli organi elettivi dell'ente per infiltrazioni mafiose. Il Tribunale civile di Vibo Valentia aveva però dichiarato "improcedibile" il ricorso del Ministero dell'Interno ritenendo che il sindaco e gli altri amministratori abbiano scontato l'eventuale turno di incandidabilità non presentandosi alle elezioni regionali del 23 novembre 2014.

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L'interpretazione della Cassazione. Il Ministero dell'Interno ha tuttavia appellato il verdetto del Tribunale di Vibo Valentia che non potrà che essere ora totalmente ribaltato. Ciò perchè la Cassazione, pronunciandosi nei mesi scorsi per l'analogo caso del Comune di Nardodipace,  ha stabilito che la norma sull'incandidabilità va interpretata nel senso che gli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento del proprio Comune per infiltrazioni mafiose devono scontare un turno elettorale di incandidabilità per ognuna delle elezioni successive allo scioglimento, quindi per un turno elettorale per le amministrative del proprio Comune, per un turno delle elezioni provinciali e per un turno delle elezioni regionali. Spetterà ora alla Corte d'Appello di Catanzaro pronunciarsi sull'incandidabilità degli amministratori di San Calogero (i tre attuali, più gli altri ex 9), tenendo conto dei principi stabiliti dalla Cassazione.

g.b.