Cronaca

Armi e droga, condanna annullata in Appello per un 46enne vibonese

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A Nicola Cilurzo erano stati inflitti sei anni di reclusione in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia

di PAOLO DEL GIUDICE

La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Penale (Presidente Loredana De Franco, giudici Fabrizio Cosentino ed Antonio Faraco), ha annullato la sentenza del 31.01.2017 con cui il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato Nicola Cilurzo, di Vena Superiore, alla pena di anni sei di reclusione, accogliendo le richieste avanzate dal suo difensore, avvocato Francesco Stilo.

Il fatto contestato. Nicola Cilurzo, 46 ani, venne arrestato nel giugno del 2015 e processato per i reati di detenzione illegale e ricettazione di arma comune da sparo clandestina poichè con matricola abrasa, detenzione abusiva di munizioni e possesso di sostanza stupefacente del genere “cocaina”. Innanzi il Giudice dell’udienza preliminare di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, Nicola Cilurzo ha scelto di essere giudicato con il rito “abbreviato”, che comporta lo sconto di pena di un terzo in caso di condanna. Nel corso del procedimento penale, il difensore avvocato Stilo ha sollevato il legittimo impedimento dell’imputato a comparire all’udienza poiché detenuto per altra causa; il processo è andato comunque avanti sino a sentenza, con la quale l’imputato è stato ritenuto colpevole e condannato alla pena di sei anni di reclusione.

L’appello sul legittimo impedimento. Il difensore, avvocato Stilo, ha impugnato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado, lamentando la violazione del diritto dell’imputato, al tempo detenuto per altra causa, di partecipare al processo per non essere stato riconosciuto dal giudice il suo legittimo impedimento. In tal senso si esprime la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ritiene che la detenzione dell’imputato per altra causa integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza dell’imputato, anche quando risulti che l’imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione (ossia per essere accompagnato al processo), poichè non è configurabile a carico dell’imputato un onere, simile a quello del difensore, di comunicare tempestivamente l’impedimento.

Si torna in primo grado. Accogliendo le doglianze dell’avvocato Stilo, la Corte di Appello di Catanzaro ha annullato la sentenza di condanna di primo grado e disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia.

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