Politica

Calcolo Tari, “a Catanzaro la questione riguarda solo 549 utenze”

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Da Palazzo De Nobili si precisa: “Nessun errore di calcolo, solo cambio di interpretazione a livello ministeriale che porterà a rivedere la quota variabile”

L’ex assessore al Bilancio Filippo Mancuso, ora Consigliere Comunale del Gruppo Catanzaro con Sergio Abramo, interviene sulla vicenda TARI per chiarirne tutti gli aspetti. “Preliminarmente appare opportuno precisare che la notizia di stampa pubblicata in data odierna avente ad oggetto: “errore di calcolo Tari di Catanzaro”, riguarda solo le “pertinenze” e, quindi, non interessa la totalità dei contribuenti Tari catanzaresi, bensì, solo una piccolissima parte di essa (appena l’1,3 %) ed in particolare coloro i quali sono in possesso e quindi soggetti passivi Tari sulle suddette “pertinenze” (cantine, garage e box), non destinate ad attività commerciali.

L’ambito è, quindi, decisamente ristretto, come da prospetto seguente:

n° 199 MAGAZZINI ABIT.PRIV.
n° 182 GARAGES ABIT.PRIV.
n° 137 DEPOSITI ABIT.PRIV.
n° 31 RIPOSTIGLI ABIT.PRIV.
n° 549 TOTALE UTENZE

Si precisa che il Comune di Catanzaro nel predisporre il proprio regolamento, in fase di prima applicazione della nuova tassa sui rifiuti (prima Tares, poi Tari) si è attenuto al regolamento tipo pubblicato dal Dipartimento delle Finanze sul proprio sito istituzionale. Sempre nelle stesso regolamento tipo, sul sito del Ministero, le note di chiarimento all’articolo di cui sopra, precisavano: “ ….Il quarto comma è diretto a disciplinare la tipologia residuale costituita dai luoghi di deposito non pertinenziali ad abitazioni, di cui viene fornita la definizione, stabilendo che in tal caso il numero degli occupanti è posto uguale a uno. Sono ovviamente possibili altre opzioni…..”.

La tariffa variabile. Successivamente, in risposta ad un’interpellanza parlamentare sull’argomento, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Barettanell’ottobre scorso, precisava che la “tariffa variabile” non andrebbe applicata alle tipologia di utenze domestiche qualificabili come garage, magazzini e similari. Ne discende che tale tipologia debba essere tassata solo con la quota fissa. Tutto ciò in evidente contrasto con quanto pubblicato in precedenza dallo stesso Ministero ed a cui il Comune di Catanzaro si era adeguato nel proprio regolamento. La detta problematica riguarda Catanzaro, così come la stragrande maggioranza dei Comuni italiani (l’indagine è relativa al momento solo ai comuni Capoluogo di Regione, vedasi Milano, Genova, Ancona, Cagliari); i tecnici comunali sono già al lavoro per approntare i dovuti correttivi alla norma regolamenatre e fornire al più presto le dovute informazione agli utenti interessati che da una verifica degli archivi tributari comunali, per l’anno 2017, sono riepilogati nel prospetto sopra riportato.

Riepilogando, infine, su  40.633 utenze complessive, il fenomeno riguarda solo  549 utenze. La potenzialeperdita di gettito è prevista in € 32.940,00 su un totale di piano economico finanziario tassa rifiuti 2017 di € 14.113.816,74. L’Amministrazione provvederà al più presto alla modifica regolamentare ed alla compensazione per i contribuenti interessati a valere sulla tassa   2018, con la precisazione che la perdita di gettito, secondo la normativa vigente, che prevede l’obbligo della copertura integrale del costo, sarà spalmata sulla totalità dei contribuenti, con un costo ad utenza di appena 80 centesimi. Appare utile fornire qualche esempio per fare capire che l’errore è da addebitare esclusivamente alla differente “interpretazione” avvenuta a livello ministeriale.

Esempio, attuale norma regolamentare:

  1. utenza domestica tipo mq 100 con n° 4 occupanti : tassa rifiuti € 290,00 circa;
  2. utenza domestica “pertinenza” mq 20: tassa rifiuti € 86,00 circa;
  3. totale € 376,00

Esempio, futura norma regolamentare:

  1. utenza domestica tipo mq 100 con n° 4 occupanti+ utenza domestica “pertinenza” mq 20: tassa rifiuti € 320,00 circa;
  2. totale € 320,00

differenza da rimborsare/compensare: € 56,00

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