Politica

Il Tar boccia la nomina del direttore del Museo di Reggio

img20160429111347445_900_700.jpeg

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha bocciato la nomina di sei dei venti direttori di grandi musei statali italiani

Il bando «non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani». Inoltre lo scarto dei punteggi tra i candidati meritava «una più puntuale e più incisiva manifestazione di giudizio da parte della Commissione» valutatrice e la scelta di svolgere le prove orali a porte chiuse non ha assicurato i «principi di trasparenza e parità di trattamento dei candidati». Si tratta di Paolo Giulierini, Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Carmelo Malacrino, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Eva Degli Innocenti, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi di Modena; Peter Assmann, direttore del Palazzo Ducale di Mantova; Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum.

Le motivazione del Tar. Il Tribunale amministrativo del Lazio con due distinte sentenze, ha bocciato la nomina dei direttori dei super-musei italiani. I ricorsi erano stati proposti da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi e Francesco Sirano, entrambi concorrenti alla procedura, con riferimento alle nomine del direttori del Palazzo Ducale di Mantova, della Galleria Estense di Modena, dei Musei Archeologici Nazionali di Napoli, Reggio Calabria e Taranto, nonché del Parco Archeologico di Paestum. Per il Tar lo scarto minimo dei punteggi tra i candidati meritava un giudizio più incisivo “piuttosto che motivazioni criptiche ed involute”, proprio perché l’ingresso nella “terna” di valutati «era condizionato anche da un apprezzamento minimo della commissione in favore dell’uno o dell’altro concorrente – si legge in una delle due sentenze – tanto da imporsi, in questo caso, una puntuale ed analitica giustificazione in ordine all’assegnazione di ciascun punto con riferimento ai dieci candidati ammessi al colloquio». 

La selezione. In merito poi al meccanismo di selezione, per i giudici amministrativi «il bando non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva al Mibact di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative, espresse dall’art. 38 d.lgs. 165/2001″; anche perché «se il legislatore avesse voluto estendere la platea degli aspiranti ricomprendendo anche cittadini non italiani lo avrebbe detto chiaramente». I giudici amministrativi censurano la scelta di far svolgere la prova orale “a porte chiuse”. “Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale – si legge nelle sentenze – al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso a chiunque voglia assistervi» compresi i candidati affinché possano verificare «di persona il corretto operare della commissione”.

 

Più informazioni