Cronaca

Scuola: alunna cieca a Vibo, Tar condanna Ministero dell’Istruzione

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Per i giudici, gli insegnanti di sostegno non hanno un “titolo polivalente”, ma occorre nel caso di specie un esperto della lingua Braille. Illegittimo il comportamento del Ministero

di GIUSEPPE BAGLIVO

Va a scuola da otto anni e nessuno dei suoi insegnanti di sostegno conosceva o conosce l’unico sistema di lettura e scrittura che può usare, il Braille. A causa della sua cecità assoluta, una ragazza di una scuola media di Vibo Valentia deve fare il doppio del lavoro per rimanere al passo con i suoi compagni.

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Nonostante l‘anno scolastico sia già iniziato, il Ministero dell’Istruzione non ha però ancora provveduto a fornire un insegnante di sostegno esperto in Braille e così il Tar di Catanzaro, pronunciandosi su un ricorso presentato dai genitori della ragazza – assistiti dall’avvocato Giovanna Fronte – ha annullato, ritenendolo illegittimo, l’assegnamento all’alunna di un insegnante di sostegno non esperto in lingua Braille, condannando altresì il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di 3 mila euro ai genitori della ragazza a titolo di risarcimento del danno patito.

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La sentenza. La sentenza depositata ieri dal Tar riconosce una lesione del diritto dell’alunna a vedersi assegnata un insegnante di sostegno dotato di adeguate competenze in lingua Braille ed esperto in tiflotecniche e tiflodidattica. Riconosce altresì un’attività amministrativa da parte del Ministero dell’Istruzione “illegittima”, con una lesione del diritto fondamentale allo studio dal quale può ritenersi presuntivamente dimostrato che derivino pregiudizi non patrimoniali risarcibili, quali la maggiore difficoltà della minore alla fruizione dell’offerta formativa.

Il caso era “scoppiato” due anni fa quando già nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 i genitori della minore si erano rivolti al medesimo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’assegnazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, di un insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille. Il 6 giugno 2014, il Tar aveva quindi accolto il ricorso ordinando al Ministero di provvedere a fornire l’insegnante adeguato mantenendo tale obbligo anche per gli anni successivi, sino all’approvazione del nuovo Piano educativo individualizzato.

Tar Catanzaro

Tar Catanzaro

Per l’anno scolastico in corso (anno 2015/2016), la ragazza si è però vista nuovamente assegnare un insegnante di sostegno in possesso del titolo di specializzazione polivalente, il quale non conosce  la lingua Braille ed è privo di competenze in tiflotecnica e tiflodidattica. Il Tar, quindi, chiamato a pronunciarsi nuovamente sul caso, ha “bocciato” la tesi del Ministero che ha sostenuto il possesso di un “titolo polivalente” da parte degli insegnanti di sostegno e l’inesistenza di una figura di un’insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille. Per il Tar, solo “sopravvenute esigenze formative” incluse in un nuovo Piano educativo individualizzato avrebbero potuto impedire l’esecuzione di quanto già  deciso dagli stessi giudici. Ma il nuovo Piano educativo individualizzato, adottato nel marzo 2015, non testimonia la sopravvenienza di fattori capaci di giustificare la modifica rispetto a quanto già deciso dal Tar, posto che nello stesso Piano si fa espressa menzione ad un “insegnante di sostegno specializzato in didattica per non vedenti” e ad una guida in possesso di “approfondite conoscenze della segnografia Braille”.

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Conseguenze. Al Tar non sfugge che dalla documentazione versata in atti risulta come la ragazza sia riuscita a conseguire risultati scolastici soddisfacenti, ma per i giudici rimane, tuttavia, la lesione del diritto dell’alunna, visivamente disabile, all’assegnazione di un insegnante di sostegno dotato di adeguate competenze. Per questo il ricorso dei genitori della minore è stato accolto ed il Ministero condannato.

 

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