Cronaca

Tar restituisce licenza a ditta autonoleggio di un testimone di giustizia vibonese

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Inadeguatezza della motivazione, restituzione della licenza e annullamento del provvedimento di revoca dell’attività di autonoleggio di auto disposto dal Comune di Pizzo Calabro su input della Prefettura guidata all’epoca dei provvedimenti dal prefetto Giovanni Bruno. La decisione del Tar di Catanzaro “boccia” su tutta la linea la decisione della Prefettura di Vibo Valentia, guidata all’epoca dal prefetto “Giovanni Bruno”, di revocare la licenza ad una ditta di noleggio di autoveicoli aperta a Pizzo da un imprenditore con i soldi che gli erano stati elargiti dal commissario straordinario di governo per il coordinamento delle iniziative antiusura ed antiracket. L’imprenditore era rimasto vittima di usura ed estorsione, denunciando in seguito i suoi aguzzini e divenendo testimone di giustizia -ammesso al programma di protezione – in diversi processi celebrati a Vibo Valentia e Lamezia Terme.

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La concessione del beneficio economico, fa rilevare il Tar in sentenza, era avvenuta previa istruttoria favorevole ad opera della stessa Prefettura di Vibo Valentia. L’Ufficio territoriale di governo vibonese, targato “Giovanni Bruno” (in foto), aveva però deciso nel novembre scorso di revocare all’imprenditore-testimone di giustizia la licenza per l’esercizio dell’attività di autonoleggio motivandola con “ragioni di sicurezza pubblica”. I giudici amministrativi, nell’accogliere il ricorso del ricorrente, assistito dall’avvocato Giovanna Fronte, sottolineano in sentenza che “le esigenze di sicurezza sociale ostative alla prosecuzione di un’attività commerciali devono essere attuali e concrete”, mentre i precedenti e le frequentazioni dell’imprenditore, indicati dalla Prefettura come ostativi al mantenimento della licenza commerciale, sono piuttosto datati e non tengono in considerazione che la paventata “pericolosità sociale” dell’imprenditore può ben essere cessata all’atto della scelta dello stesso di denunciare atti delittuosi commessi in suo danno. Mancando tale valutazione (comparazione fra il tempo trascorso e la nuova scelta di vita dell’imprenditore), il Tar ha “bocciato” l’operato della Prefettura con riferimento al vizio di inadeguatezza della motivazione di revoca della licenza, accogliendo quindi il ricorso ed annullando sia la nota prefettizia e sia la determina del Comune di Pizzo di revoca della licenza stessa. (g.b.)

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